Tempi – Per quanto concerne le separazioni giudiziali è prevista la riduzione da tre anni a dodici mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che consente di presentare la domanda di divorzio. I dodici mesi decorrono dalla data di presentazione dei coniugi dinnanzi al giudice per l’udienza presidenziale di separazione. Ovviamente, ciò avrà come inevitabile conseguenza il fatto che al momento della presentazione della domanda di divorzio sarà ancora pendente (presumibilmente in primo grado) il procedimento di separazione giudiziale. Tuttavia in queste ipotesi la causa non dovrà essere assegnata al giudice della separazione personale (contrariamente a quanto previsto dalla Camera in prima lettura).
Nelle separazioni consensuali è prevista la riduzione a sei mesi della durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che consente la presentazione del ricorso per ottenere divorzio. Tale termine breve si applica anche ai giudizi inizialmente contenziosi, che poi, in virtù dell’intervenuto accordo delle parti, si trasformano in congiunti.
Comunione legale – La norma prevede, altresì, la riduzione dei tempi per ottenere la separazione dei beni, per il caso in cui i coniugi durante l’unione matrimoniale abbiano optato per il regime della comunione legale. Fino ad oggi lo scioglimento della comunione avveniva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale. La nuova norma prevede, invece, che lo scioglimento della comunione avvenga nel momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale.
L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati viene comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione. Le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla stessa data.
La domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi potrà essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio. Fino ad oggi il presupposto della domanda di divisione era la pronuncia definitiva di separazione quindi, prima di tale momento, mancava il titolo per richiederla.
La nuova norma prevede infine la conservazione dell’efficacia dei provvedimenti temporanei ed urgente emessi dal Presidente in sede di separazione anche a seguito di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio. Nulla è invece cambiato in ordine alle procedure di negoziazione assistita.
IL TESTO
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”
(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 22 aprile 2015, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Articolo 1
1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».
Articolo 2
1. All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione».
Articolo 3.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.