Autovelox, segnalazione necessaria anche se c’è l’agente accertatore


Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 22 giugno 2011 n. 13727

L’autovelox, infatti, va sempre segnalato in anticipo. Anche se si tratta di un rilevamento non automatico ma fatto direttamente dagli agenti della stradale con un dispositivo tele laser. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 13727/2011.

Per i giudici di Piazza Cavour, infatti, <<l’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento […] per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia>> è stato <<successivamente esteso (con il Dl 117/2007, ndr) a tutti i tipi e modalità di controllo effettuato con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi tele laser gestiti direttamente e nelle disponibilità degli organi di polizia>>.

Attenzione alle date, però, perché l’estensione anche alle postazioni gestite dagli agenti è entrata in vigore soltanto dal 4 agosto del 2007

LINK:

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2011/04/autovelox-tutti-i-casi-in-cui-la-multa-e-nulla-secondo-la-cassazione.html

 

Parte la rivoluzione dei ricorsi.

Per multe, violazioni amministrative (del lavoro, ambiente e previdenza) i cittadini dovranno seguire nuove regole.

Per portare le proprie ragioni davanti a un giudice si seguiranno le procedure del processo del lavoro, caratterizzate da una maggiore oralità, con la lettura del dispositivo in udienza.

Si parte dal 7 ottobre, come previsto dal provvedimento di riordino e semplificazione dei riti civili, prefigurato nella riforma dell’estate del 2009, e ora attuato con il decreto legislativo n. 150/2011.

Sicuramente per i cittadini la novità più importante riguarda le multe stradali.

Infatti con le nuove regole è previsto il dimezzamento dei tempi per opporsi.

Il termine entro il quale recarsi dal giudice di pace per tentare l’annullamento del verbale, passa, infatti, da 60 a 30 giorni dalla sua ricezione (nel caso il presunto contravventore risieda invece all’estero, per ricorrere ci sono comunque 60 giorni).

I termini decorrono dalla data di contestazione della violazione oppure dalla notificazione del verbale di accertamento.

Il dimezzamento dei termini avrà conseguenze sulle dichiarazioni di inammissibilità per ritardo.

Una buona notizia per l’amministrazione della giustizia che vedrà alleggerirsi il carico di lavoro, meno per gli automobilisti che dovranno “correre” per fare valere le proprie ragioni.

 

D. lgs. 150 del 2011 Modifica dei riti