Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 22 giugno 2011 n. 13727
L’autovelox, infatti, va sempre segnalato in anticipo. Anche se si tratta di un rilevamento non automatico ma fatto direttamente dagli agenti della stradale con un dispositivo tele laser. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 13727/2011.
Per i giudici di Piazza Cavour, infatti, <<l’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento […] per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia>> è stato <<successivamente esteso (con il Dl 117/2007, ndr) a tutti i tipi e modalità di controllo effettuato con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi tele laser gestiti direttamente e nelle disponibilità degli organi di polizia>>.
Attenzione alle date, però, perché l’estensione anche alle postazioni gestite dagli agenti è entrata in vigore soltanto dal 4 agosto del 2007
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