Astensione di avvocate e avvocati penalisti. Un promemoria su astensione del difensore di un indagato / imputato in misura cautelare.

Quando l’indagato l’imputato/a è sottoposto a misura cautelare detentiva (custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari), il difensore NON può aderire all’astensione dalle udienze, neppure se il proprio assistito fosse d’accordo.

La ragione è semplice: la libertà personale è materia coperta da riserva di legge e non può essere rimessa alla disponibilità dell’imputato attraverso un consenso che produca effetti sulla durata della misura cautelare.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 180 del 27 luglio 2018, ha dichiarato illegittima la disciplina che consentiva di subordinare l’efficacia dell’astensione alla volontà dell’imputato detenuto. La Consulta ha chiarito che il consenso o il dissenso di indagato o imputata non possono incidere sul regime della custodia cautelare.

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di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Astensione di avvocate e avvocati penalisti. Un promemoria su astensione del difensore di un indagato / imputato in misura cautelare.

Quando l’indagat* o l’imputato/a è sottoposto a misura cautelare detentiva (custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari), il difensore NON può aderire all’astensione dalle udienze, neppure se il proprio assistito fosse d’accordo.

La ragione è semplice: la libertà personale è materia coperta da riserva di legge e non può essere rimessa alla disponibilità dell’imputato attraverso un consenso che produca effetti sulla durata della misura cautelare.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 180 del 27 luglio 2018, ha dichiarato illegittima la disciplina che consentiva di subordinare l’efficacia dell’astensione alla volontà dell’imputato detenuto. La Consulta ha chiarito che il consenso o il dissenso di indagato o imputata non possono incidere sul regime della custodia cautelare.

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

CENESTESI LAVORATIVA

Al riguardo la Corte romana ha dato una efficace sintesi (C. App. Roma 7091/2022):

“Ogni danno alla salute, oltre alla sfera biologica e relazionale, può produrre ovviamente anche effetti sulla pregressa attività lavorativa del danneggiato:

1) precludendola del tutto, con conseguente soppressione totale del reddito.

2) costringendo il soggetto leso a mutare funzioni o qualifica, ovvero a ridurre la propria produttività, con conseguente riduzione del reddito.

Ma non sempre si verifica una reale e diretta riduzione del reddito o della suddetta produttività. Vi possono essere casi, come quello in commento, dove pur mantenendo la capacità lavorativa e quindi il reddito si verifica un altro tipo di conseguenza:

3) il soggetto leso, per svolgere le medesime attività che attendeva prima del sinistro, è costretto a sopportare sforzi maggiori ovvero a subire una maggiore usura fisica”.

I primi due casi costituiscono ipotesi di danno patrimoniale. Nella terza ipotesi, invece, la limitata validità del danneggiato non contrae il suo reddito ma sottopone la sua residua validità ad una maggiore usura (è questo il danno alla cenestesi lavorativa).

Stiamo dunque parlando di un’ipotesi di lesione alla salute (danno biologico), che però non dà origine a un autonomo risarcimento, ma deve essere valutata come una delle numerose componenti di quella valutazione complessiva, che è la valutazione del danno complessivo alla salute.

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Divorzio e quota trattamento fine rapporto, che succede all’importo già versato nel fondo pensione? La Cassazione sulla sorte del TFR confluito nel fondo pensione prima del giudizio di divorzio: l’ex coniuge può reclamare la sua parte? Nota a Cass. Civ. 20132/2025

Divorzio e quota trattamento fine rapporto, che succede all’importo già versato nel fondo pensione: la Cassazione. La Suprema Corte sulla sorte del TFR confluito nel fondo pensione prima del giudizio di divorzio: l’ex coniuge può reclamare la sua parte?

Cass. Civ. 20132/2025

Com’è noto, l’art. 12 bis della legge divorzio riconosce al coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto a una quota percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

L’articolo 12-bis della legge sul divorzio (Legge 1 dicembre 1970, n. 898) stabilisce il diritto di un coniuge divorziato a una percentuale del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) del coniuge ex, a determinate condizioni. I requisiti principali sono: l’essere titolare dell’assegno divorzile (ex art. 5), non essersi risposato, e che il TFR sia percepito dall’ex coniuge alla cessazione del rapporto di lavoro. La quota è pari al 40% del TFR totale, ma calcolata unicamente sugli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il periodo matrimoniale. 


di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Abbandonare una casa o un terreno indesiderato, adesso puoi farlo senza che lo Stato possa opporsi: sentenza Cassazione

Le Sezioni Unite riconoscono il diritto di rinunciare unilateralmente alla proprietà immobiliare, anche per motivi economici, trasferendo il bene allo Stato

Per decenni, i proprietari di immobili privi di valore o utilità hanno dovuto affrontare enormi difficoltà per liberarsene, oltre all’obbligo di pagare tasse e spese per un bene che non si riusciva a sfruttare né a cedere. Immaginiamo, ad esempio, il proprietario di un terreno inedificabile o non coltivabile a causa delle condizioni del terreno, oppure di problematiche logistiche nella zona (mancanza di acqua corrente, estrema lontananza da un centro abitato): lo stesso si trovava costretto a continuare a possedere quel terreno, senza poterlo semplicemente abbandonare, nonostante comportasse per lui solo oneri.
In questo scenario, arriva un cambiamento radicale grazie a una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la sentenza n. 23093 depositata l’11 agosto 2025. Gli Ermellini hanno stabilito che la rinuncia alla proprietà immobiliare è un atto unilaterale non recettizio e lo Stato non ha alcun potere di opporsi.

Una scelta che nasce da un caso concreto
La pronuncia delle Sezioni Unite ha per oggetto il caso di due sorelle che volevano rinunciare ad alcuni terreni agricoli, in quanto privi di qualsiasi utilità. Convinte della legittimità della loro scelta, si erano rivolte a un notaio per formalizzare un atto unilaterale di rinuncia.
Tuttavia, il Ministero dell’Economia e l’Agenzia del Demanio hanno impugnato l’atto, sostenendo che una simile operazione fosse illegittima se mossa solo dal desiderio di liberarsi di un peso economico, poiché la Costituzione (art. 42 Cost.) assegna alla proprietà privata una “funzione sociale, che non sarebbe compatibile con un abbandono motivato da un fine puramente egoistico.
Il significato giuridico della rinuncia unilaterale
La pronuncia delle Sezioni Unite fissa due principi di diritto.
Con il primo, la Corte ha chiarito che “la rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 del c.c., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 del c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare “trova causa”, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un altro contraente”.
In altre parole, la rinuncia alla proprietà è un negozio giuridico unilaterale e non recettizio, il cui effetto diretto è quello di trasferire la proprietà del bene “abbandonato” direttamente allo Stato. Pertanto, non occorre alcuna accettazione: è sufficiente redigere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata e procedere con la trascrizione nei registri immobiliari.

Con la trascrizione, la proprietà si estingue per il privato e il bene diventa automaticamente parte del patrimonio dello Stato in base all’art. 827 c.c., che disciplina i cosiddetti “beni vacanti”. L’acquisizione non è quindi frutto di una scelta dell’amministrazione, ma un effetto legale diretto per il quale non sussiste alcuna possibilità di rifiuto.
Il “fine egoistico” diventa legittimo
Nel secondo principio di diritto, le Sezioni Unite hanno statuito che “allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, nondimeno, animata da un “fine egoistico”, non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per “motivi di interesse generale”. Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto”.
Più semplicemente, la funzione sociale della proprietà, prevista dall’art. 42 Cost., non implica affatto un dovere per il proprietario di conservarla a tutti i costi. Secondo la Cassazione, questo principio serve a consentire alla legge di imporre limiti e vincoli in nome dell’interesse generale, ma non a trasformare il cittadino in un gestore forzato di un bene inutile.
Se il valore economico e l’utilità sono venuti meno, il proprietario può scegliere di abbandonare l’immobile anche solo per evitare ulteriori spese. Questa decisione, seppure mossa da un fine egoistico, rientra pienamente nell’esercizio legittimo del diritto di disposizione.
Limiti e responsabilità che restano
La Corte ha però posto dei limiti, precisando che, se esistono obblighi di legge collegati al bene – per esempio la bonifica di un terreno inquinato – il proprietario non può sottrarsi semplicemente rinunciando alla proprietà. In questi casi, l’atto di rinuncia è valido, ma l’obbligo rimane finché la legge lo impone, perché riguarda la tutela di interessi pubblici che prevalgono.
Conseguenze concrete per cittadini e pubbliche amministrazioni
Questa decisione apre nuove prospettive sia per i privati che per le imprese. Chi è proprietario di immobili ingestibili, in rovina o di terreni inutilizzabili ha, ora, una via d’uscita totalmente legittima. Anche le aziende possono riorganizzare la gestione del proprio patrimonio, abbandonando terreni o immobili non più strategici o economicamente sostenibili.
Per lo Stato e i Comuni, invece, la sentenza comporta un inevitabile aumento di beni acquisiti “di riflesso”, con la necessità di affrontare i relativi oneri di gestione, messa in sicurezza e fiscalità.

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Sanzioni fiscali, il debito non si eredita, finisce con la morte del contribuente, lo dice la Cassazione: nuova sentenza

La Corte di Cassazione ha stabilito che le sanzioni fiscali si estinguono con la morte del contribuente e non passano agli eredi, escludendo anche spese legali a loro carico e confermando il principio di personalità della responsabilità tributaria.

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 22476/2025) ha affrontato un tema che interessa migliaia di famiglie: cosa succede alle sanzioni fiscali quando il contribuente muore? La risposta della Suprema Corte è stata chiara: le sanzioni tributarie hanno natura strettamente personale e, con il decesso del soggetto che ha commesso la violazione, si estinguono automaticamente senza che alcun obbligo si trasmetta agli eredi.

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Circolazione stradale – Eccesso di velocità – Rilevazione tramite autovelox – Taratura periodica delle apparecchiature – Omissione – Effetti – Fattispecie

Corte di Cassazione, sez. II, 13 giugno 2025, n. 15894

Risulta illegittima, pertanto si deve annullare, la sanzione irrogata per superamento del limite di velocità qualora l’autovelox non sia stato sottoposto a verifiche e a tarature periodiche riportate nei verbali attestanti le infrazioni.  Nella fattispecie, l’eccesso al limite di velocità era stato rilevato nella zona industriale di Genova attraverso il sistema elettronico denominato tutor; riguardava alcuni automezzi adibiti al trasporto di materiali.

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Punubilità dei minori

In Italia, la punibilità penale di un minore dipende dalla sua età. I minori di 14 anni non sono imputabili, mentre per quelli tra i 14 e i 18 anni, l’imputabilità va valutata caso per caso

  • Minori di 14 anni:Il codice penale italiano (articolo 97) stabilisce che chi non ha compiuto i 14 anni non è imputabile, ovvero non può essere considerato penalmente responsabile per un reato. 
  • Minori tra 14 e 18 anni:L’articolo 98 del codice penale prevede che i minori che hanno compiuto 14 anni ma non ancora 18 sono imputabili se al momento del fatto avevano la capacità di intendere e di volere. In questi casi, la pena viene comunque diminuita. 
  • Valutazione della capacità di intendere e volere:Per i minori tra i 14 e i 18 anni, il giudice deve accertare se il minore, al momento del reato, aveva la capacità di comprendere la gravità del suo gesto e di agire di conseguenza. Questa valutazione è specifica per ogni caso e si basa su elementi quali la maturità psicologica e la capacità di comprendere il disvalore sociale del reato. 
  • Giurisdizione minorile:I procedimenti penali che riguardano minori sono trattati da magistrati specializzati (Tribunale per i minorenni) e si avvalgono della collaborazione di esperti, come psicologi. 
  • Finalità rieducativa:Il sistema penale minorile italiano ha una forte componente rieducativa, con l’obiettivo di aiutare il minore a reinserirsi nella società. 

In sintesi, il sistema penale italiano distingue tra minori di 14 anni, che sono considerati totalmente incapaci di intendere e volere, e minori tra i 14 e i 18 anni, per i quali l’imputabilità va valutata caso per caso, tenendo conto della loro capacità di intendere e volere al momento del reato. 

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Il Caro Balconi

Il proprietario dell’appartamento sovrastante è obbligato ad effettuare lavori di impermeabilizzazione del balcone se il condomino che abita sotto di lui denuncia la presenza di muffe e condense. È quanto precisa la Cassazione nell’ordinanza 23069/2025 pubblicata l’11 agosto.

L’ordinanza, pubblicata l’11 agosto, fa riferimento a una decisione della Cassazione che ha chiarito i criteri per determinare la responsabilità e la ripartizione delle spese relative a lavori di manutenzione dei balconi privati. In particolare, si sofferma sul caso in cui la presenza di muffa sul balcone inferiore renda necessari interventi sul balcone sovrastante. 

La Cassazione sottolinea che, in queste situazioni, potrebbe sussistere un obbligo del condominio di contribuire alle spese, sebbene il balcone sia di proprietà esclusiva. La decisione si basa sulla valutazione dell’obbligo di eseguire i lavori necessari e sulla corretta ripartizione delle spese tra i proprietari interessati. 

In sostanza, la Cassazione chiarisce che la presenza di muffa sul balcone sottostante, causata da infiltrazioni provenienti dal balcone sovrastante, può configurare una situazione in cui il condominio è tenuto a contribuire economicamente alla sistemazione del balcone privato. Questo perché le infiltrazioni potrebbero essere considerate una conseguenza di una cattiva manutenzione delle parti comuni (ad esempio, la soletta del balcone sovrastante). 

L’ordinanza, quindi, non solo stabilisce i criteri per la ripartizione delle spese, ma anche l’importanza di valutare attentamente le circostanze specifiche del caso per determinare la responsabilità dei singoli condomini e del condominio nel suo complesso. 

In conclusione, l’ordinanza 23069 del 2025 della Cassazione rappresenta un importante chiarimento sulla questione della manutenzione dei balconi privati, con particolare attenzione al caso delle infiltrazioni e della muffa, e sul ruolo del condominio nella ripartizione delle relative spese. 

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Eredità, più facile fare causa per la quota legittima, non serve la prova del danno esatto

Con una sentenza di fondamentale importanza (l’ordinanza n. 20954 del 23 luglio 2025), la Corte di Cassazione ha però abbattuto una delle barriere più alte, stabilendo un principio che ridà ossigeno agli eredi “dimenticati”. Per poter iniziare una causa, hanno chiarito i giudici, non è necessario fornire la prova matematica e definitiva della lesione subita. È sufficiente rendere “verosimile” il proprio pregiudizio. È una svolta che distingue nettamente tra l’accesso alla giustizia e la vittoria nel merito, e che pone fine a a prassi di “giustizia della porta chiusa” che bloccava molte legittime richieste sul nascere. La Corte di Cassazione ha completamente smontato questo approccio formalistico. Ha stabilito che esiste una differenza fondamentale tra i requisiti per iniziare una causa e quelli per vincerla. Per avviare legittimamente un’azione di riduzione, l’erede legittimario non deve provare la certezza del suo danno, ma solo la sua plausibilità (verosimiglianza).

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

la Cassazione, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non è un diritto dell’imputato

La sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità non è un diritto dell’imputato. Lo ha rammentato la Cassazione (sentenza n. 41397/2023 sotto allegata) dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato che, a suo dire, aveva patteggiato a condizione che la pena detentiva venisse sostituita con lavoro di pubblica utilità.

Scarica pdf Cass. n. 41397/2023

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Omicidio nautico

La legge che introduce il reato di omicidio nautico e quello di lesioni personale nautiche (n. 138/2023 sotto allegata) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre per entrare in vigore il 25 ottobre 2023. Il testo modifica il codice penale (e in particolare gli articoli 589-bis e 590-bis) per introdurre la previsione delle due nuove figure di reato, conseguenti agli eventi drammatici di cronaca che si sono verificati di recente.

Scarica pdf legge n. 138/2023

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Il Comune è responsabile della caduta del cittadino in ora serale

La responsabilità del comune per danno cagionato da cosa in custodia, ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.

Incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.

Scarica pdf Cass. n. 27648/2023

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

La Cassazione ha dato il via libera al cumulo della domanda di separazione e divorzio nel ricorso congiunto.


Tra le novità della recente riforma del codice di procedura civile c’è anche il tentativo di velocizzare il contenzioso giudiziale in tema di separazione e divorzio, che rafforza l’intento già da tempo espresso dalla Corte di Cassazione, che aveva indicato nella pronuncia e passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione la via di fuga per il coniuge che avesse fretta di divorziare, seppure la causa di separazione fosse ancora pendente.

Cassazione e il Cumulo di Separazione e Divorzio

Con il meccanismo del tutto nuovo contenuto nell’art.473 bis 49 cpc ora ci si può rivolgere unilateralmente al Tribunale, introducendo cumulativamente la domanda di separazione e di divorzio.

Nei prossimi tempi vedremo come questo nuovo istituto si comporterà alla prova dei fatti, ma è indubbio che la ratio dell’istituto risponde ad un’esigenza sentita e la struttura è coerente con i principi dell’Ordinamento giuridico. Diverso discorso vale invece per l’estensione del medesimo meccanismo ai procedimenti non contenziosi, ovvero al caso in cui i coniugi abbiano concluso un accordo che implica l’espressione della contestuale volontà di separarsi e divorziare, regolando definitivamente tutti i loro rapporti.

Perplessità degli Avvocati Matrimonialisti

Molti avvocati matrimonialisti hanno già espresso in proposito notevole perplessità, in particolare con riferimento alla posizione del coniuge economicamente più debole. Il primo argomento contrario riguarda il fatto puro e semplice che la Riforma non prevede questo istituto, che invece è dettagliatamente regolato con riferimento al solo procedimento contenzioso, ma molte altre considerazioni si aggiungono.

In particolare viene osservato il contrasto con la previsione dell’art.160 c.c. sulla nullità dei patti stipulati in vista del divorzio; il principio di improcedibilità di domande il cui accoglimento è subordinato al verificarsi di condizioni non ancora avveratesi; gli imprevedibili effetti della revoca del consenso o dell’impossibilità di confermarlo; l’improcedibilità, fino alla pronuncia definitiva, di eventuali istanze per la modifica delle condizioni indicate nel ricorso.

La Preferenza della Cassazione per l’Autonomia Negoziale

La sentenza n. 4311 del 16.10.2023, emessa su rinvio pregiudiziale ex art.363 bis cpc, affronta molti di questi temi, tuttavia non sempre risolvendoli in modo convincente. Ciò che appare ben chiaro è che la Corte di Cassazione ancora una volta privilegia il favor libertatis ed il risparmio tendenziale di energie processuali, al contempo valorizzando l’autonomia negoziale dei coniugi. Non possiamo che auspicare che tale autonomia concretamente sussista e non accada invece che taluni divorzi “rapidi” finiscano col divenire dei contratti per adesione, in cui la forza contrattuale di un coniuge rende fittizio il consenso dell’altro. Fino ad oggi questo rischio era parzialmente scongiurato dall’ art.160 del codice civile che commina la nullità, tra gli altri, dei patti aventi ad oggetto la futura regolamentazione del divorzio, ed anche dal tempo necessario per la procedibilità del divorzio.

Per il futuro staremo a vedere, sebbene qualche anno di esperienza nel settore suggerisca pessimistiche aspettative, dato che la parità di condizione economica dei coniugi nel matrimonio esiste ancora in una parte minoritaria della società italiana.

https://www.cfnews.it/diritto/dopo-il-divorzio-breve-arriva-il-divorzio-ad-alta-velocit

https://www.cfnews.it/diritto/dopo-il-divorzio-breve-arriva-il-divorzio-ad-alta-velocit%C3%A0/

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Sentenza rider Milano, Deliveroo e Uber dovranno versare i contributi all’Inps

Il Tribunale di Milano ha stabilito che Deliveroo e Uber dovranno versare i contributi all’Inps per migliaia di rider, respingendo le cause intentate dalle società di delivery. Queste sentenze sono importanti perché riconoscono il diritto dei lavoratori a essere tutelati e a non essere sfruttati. Il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia, sottolinea l’importanza di individuare una disciplina contrattuale specifica per questi lavoratori, al fine di evitare concorrenza sleale da parte di aziende che li assumono come dipendenti. Marco Grimaldi, vice presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, invita il governo a prendere atto di questa decisione e a discutere la loro legge ad hoc.

https://www.fanpage.it/milano/deliveroo-e-uber-paghino-milioni-di-euro-di-contributi-ai-rider-la-decisione-del-giudice-di-milano/

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Il salario minimo costituzionale affermato dalla Cassazione

La Cassazione, con sei sentenze dell’ottobre 2023, ha precisato la nozione di «salario minimo costituzionale» in base all’ art. 36 Cost. È stata così riaffermata la possibilità per il giudice di merito, in base all’ art. 36 Cost., di “disapplicare” il trattamento insufficiente applicato nei singoli casi, anche se corrispondente a un contratto collettivo nazionale e firmato dai sindacati maggiormente rappresentativi; inoltre è stato riaffermato che, al posto del trattamento insufficiente, va garantito un trattamento congruo sempre ex  art. 36 Cost. corrispondente a un contratto collettivo di settore analogo o per mansioni simili, oppure determinato in base ad altri criteri. La sanzionabilità d’ufficio di congruità ex art. 36 Cost. vale anche nei confronti di ipotetici contratti collettivi “erga omnes” in ragione del diverso campo di applicazione dell’rispetto all’art. 39 comma 2° Cost.

Cass. civ., Sez. lav., 2/10/2023, n. 27711Cass. civ., Sez. lav., 2/10/2023, n. 27713Cass. civ., Sez. lav., 2/10/2023, n. 27769Cass. civ., Sez. lav., 10/10/2023, n. 28320Cass. civ., Sez. lav., 10/10/2023, n. 28321Cass. civ., Sez. lav., 10/10/2023, n. 28323.

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

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AVVOCATI IN SCIOPERO il 19, il 20 ed il 21 aprile 2023

Le toghe onorarie dal 17 al 21 aprile 2023

Condelibera del 27 marzo 2023, la giunta dell’Unione delle Camere penali italiane(Ucpi), ha deliberato un’iniziativa diastensione dalle udienzepenalie da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 19, 20, 21 aprile 2023.

Dagli avvocati penalisti, in particolare, la denuncia diinerzia del Governo sulle riforme, nonostante i ripetuti impegni assunti dal Guardasigilli, Carlo Nordio – rimasti senza esito – ad avviare untavolo di confrontocon avvocatura, magistratura ed esecutivo per individuare gli interventi più necessari ed urgenti di modifica dei decreti attuativi dellaRiforma del processo penale.

Le Camere penali, nel ribadire il proprio apprezzamento e il proprio sostegno verso le idee riformiste del Ministro, sottolineano di non poter più ignorare come le idee e i propositi riformisti annunciati “appaiano osteggiati ed interdetti dalla stessa maggioranza che dovrebbe sostenerli…

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di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

AVVOCATI IN SCIOPERO il 19, il 20 ed il 21 aprile 2023

Le toghe onorarie dal 17 al 21 aprile 2023

Con delibera del 27 marzo 2023, la giunta dell’Unione delle Camere penali italiane (Ucpi), ha deliberato un’iniziativa di astensione dalle udienze penali e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 19, 20, 21 aprile 2023.

Dagli avvocati penalisti, in particolare, la denuncia di inerzia del Governo sulle riforme, nonostante i ripetuti impegni assunti dal Guardasigilli, Carlo Nordio – rimasti senza esito – ad avviare un tavolo di confronto con avvocatura, magistratura ed esecutivo per individuare gli interventi più necessari ed urgenti di modifica dei decreti attuativi della Riforma del processo penale.

Le Camere penali, nel ribadire il proprio apprezzamento e il proprio sostegno verso le idee riformiste del Ministro, sottolineano di non poter più ignorare come le idee e i propositi riformisti annunciati “appaiano osteggiati ed interdetti dalla stessa maggioranza che dovrebbe sostenerli, come anche da una burocrazia ministeriale tradizionalmente incline ad assumere l’improprio ruolo di decisore politico che di fedele ed efficiente esecutore delle idee e della volontà politica del Ministro Guardasigilli”.

lo sciopero delle toghe onorarie dal 17 al 21.

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Multa per uso del telefono alla guida

Per gli Ermellini, il verbale degli agenti è sufficiente a legittimare la multa per l’uso del telefonino alla guida. Per metterlo in discussione occorre la querela di falso

Il verbale basta a legittimare la multa per l’uso del cellulare alla guida.

Inutile per l’automobilista beccato dai vigili opporsi sottolineando una cattiva interpretazione dei fatti.

Per mettere in dubbio il verbale occorreva invece ricorrere al procedimento di querela di falso.

E’ quanto emerge dall’ordinanza n. 6108/2023 della sesta sezione civile della Cassazione.

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Esame di AVVOCATO

Il decreto Milleproroghe convertito in legge a febbraio 2023 all’art. 8, comma 4-ter, differisce al 2024 l‘entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione di avvocato prevista dalla legge 247/2012.

In assenza di una normativa che estenda lo svolgimento dell’esame nella forma del doppio orale rafforzato (essendo venuto meno lo stato emergenziale), restano applicabili le norme previgenti alla l. 247/2012: pertanto, e fatto salvo un eventuale intervento del legislatore, per la sessione 2023 si torna alla redazione dei due pareri di civile e penale e dell’atto giudiziario (a scelta tra civile, penale, amministrativo), con l’ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza.

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Danno da aggressione canina

Accolta l’istanza di risarcimento avanzata da una donna vittima dell’aggressione compiuta ai suoi danni da un cane di un’altra donna. Inequivocabile, secondo i giudici, il fatto che il quadrupede sia stato sottoposto obbligatoriamente a un controllo in epoca successiva all’aggressione.

Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 23 febbraio 2023, n. 5661

Il  contribuente deve provare il mancato servizio per lo sconto sulla Tari

Il Collegio con la pronuncia in esame afferma che, “quanto alla specifica riduzione del 40% di cui al citato comma 657, la stessa spetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito ed attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione”.

E’ un diritto oggettivo del contribuente alla riduzione tecnica del 40% ex art. 1, co. 657, l.n.  147 del 2013.

Cass,  sent. 5433 del 2023.

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

PROFESSIONE FORENSE

“L’avvocato è inutile”: dura reazione dell’avvocatura all’iniziativa di un GIP del Tribunale di Roma

«Clamorosa iniziativa di un Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, che in un avviso di fissazione d’udienza, relativo ad un procedimento camerale per la richiesta di archiviazione, avvisa l’indagato che può fare a meno del difensore d’ufficio, dunque della difesa tecnica di un avvocato».

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

PROCEDURA CIVILE

Mancato avviso di avvenuta iscrizione a ruolo: inefficace il pignoramento presso terzi


Il Tribunale di Caltanissetta, 7 gennaio 2023, investito di una procedura espropriativa presso terzi, ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento effettuato e l’improcedibilità dell’esecuzione forzata in applicazione dell’art. 543, commi 5 e 6, c.p.c., come novellato dalla legge 26 novembre 2021, n. 206.



di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Cassazione

furto di olive aggravato se si battono gli alberi

Il furto di olive è aggravato dalla violenza sulle cose (se per impossessarsi dei frutti si batte l’albero recidendone i rami) e dalla esposizione alla pubblica fede, anche se la stessa non è conseguente a una scelta dell’uomo, ma dipende dalla natura stessa della cosa.

La Cassazione ha precisato che nel caso di specie il reato di furto si è consumato e non è rimasto allo stato del tentativo perché gli imputati sono entrati nel fondo e si sono impossessati delle olive altrui nel momento in cui le hanno riposte nei sacchi. Quando le hanno raccolte gli stessi le hanno infatti sottratte al detentore.

“Tale condotta, alla luce delle particolari condizioni dei luoghi, in assenza, quindi, di strumenti di controllo e tutela da eludere o superare, e della natura del bene, rappresenta effettivo esercizio di un autonomo potere di disposizione del bene stesso e, conseguentemente, idonea modalità di impossessamento.”

Cassazione n. 36022/2022

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

La ” ragione liquida ” ed autovelox

La  “ragione più liquida” e sancito dalla SU della Cassazione n. 26242/2014 consente al Giudice di poter decidere una causa in base alla questione di più facile e agevole soluzione, senza la necessità di esaminare tutte le altre questioni. Il tutto nel rispetto del principio di economia processuale.

Il GDP di Pinerolo con sent. n. 173 del 2022, ha deciso un ricorso in rema di autovelox.

Se la strada in cui viene posizionato l’apparecchio non presenta le caratteristiche tipiche della extraurbana principale perché priva di banchina pavimentata a destra e segnali di inizio di fine, allora il verbale va annullato. Tanto più che nel verbale non viene riportato il decreto del Prefetto che, stando al Comune, ha incluso quel tratto tra quelli in cui il rilevamento automatico è possibile.

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Sosta selvaggia : Violenza Privata

Chi parcheggia la propria auto davanti a un fabbricato, impedendone in questo modo il passaggio, deve essere qualificato  come una violenza privata. Affinché si configuri il reato di violenza privata è sufficiente infatti ricorrere a “qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offesa delle libertà di determinazione e di azione.”

Il reato di violenza privata può essere commesso anche con l’auto, quando la stessa viene posta davanti al punto di ingresso e uscita di un edificio, impedendo così il passaggio.

Non ha importanza che ‘imputato abbia chiesto di pazientare per completare lo scarico, tanto più che in quel punto era presente un passo carrabile. Inammissibile quindi il ricorso per la Cassazione n. 22594/2022 .

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Superamento il comporto: legittimo il licenziamento del lavoratore disabile

La  sent. n. 230 del 2022 legittimo il licenziamento del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto.

Nelle sue motivazioni, il Magistrato adito ha precisato quanto segue.

Il nostro ordinamento prevede numerose cautele che assistono il rapporto di lavoro dei soggetti disabili e che ne favoriscono l’inserimento lavorativo in un’ottica solidaristica, secondo una disciplina che impone al datore di lavoro un serie di oneri aggiuntivi, rispetto ai lavoratori non disabili, diretti a consentire l’espletamento della prestazione lavorativa dell’invalido in modo compatibile con il suo stato di disabilità. Pertanto, non è possibile rinvenire nella parità di disciplina del comporto, tra disabili e non, alcun elemento di discriminazione, sul presupposto che, ove risultino osservate le citate disposizioni, la prestazione resa dal disabile è adeguata alle sue capacità lavorative, allo stesso modo di qualsiasi altro lavoratore non affetto da disabilità. Come, infatti, puntualmente osservato dalla Suprema Corte, “alla stregua della L. n. 482 del 1968, art. 10, comma 1, (sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie), il quale stabilisce l’applicabilità agli assunti in quota obbligatoria del normale trattamento economico e giuridico, è da escludere la detraibilità dal periodo di comporto delle assenze determinate da malattia ricollegabile allo stato di invalidità (Cass. 20 marzo 1990, n. 2302; Cass. 16 aprile 1986, n. 2697)“; dovendosi semmai la diversità di tutela ricondursi ai principi generali in tema di adempimento contrattuale (art. 2087 c.c.) ed al loro diverso atteggiarsi nel caso di un rapporto di lavoro instaurato con un prestatore invalido, assunto obbligatoriamente a norma della L. 2 aprile 1968, n. 482, dovendo, in tal caso, il datore di lavoro, che a norma dell’ex art. 2087 c.c. deve adottare tutte le misure necessarie per l’adeguata tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, in osservanza delle disposizioni della detta legge, far si che le mansioni alle quali il lavoratore invalido viene adibito siano compatibili con la sua condizione (Cass. 4 aprile 1989, n. 4626; Cass. 18 aprile 200, n. 5066; Cass. 7 aprile 2011, n. 7946; Cass. n. 17720/2011). Pertanto una volta assolto, nei termini sopra indicati, l’obbligo di garanzia della salubrità delle condizioni di lavoro, rapportate, in termini di correttezza e ragionevolezza, alle particolari condizioni di salute del disabile assunto come invalido civile, nessuna diversità di trattamento tra soggetti invalidi e non affetti da disabilita è più consentita, quanto alla determinazione del periodo di comporto.

In questo senso giova rammentare che lo scopo delle regole dettate dall’art. 2110 c.c. per l’ipotesi di assenza determinata da malattia del lavoratore è quello di contemperare gli interessi confliggenti del datore di lavoro a mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora e del lavoratore a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento, riversando sull’imprenditore, in parte e per un determinato tempo, il rischio della malattia del dipendente, per modo che il superamento del dato temporale è condizione sufficiente a legittimare il recesso, non essendo necessaria alcuna prova di giustificato motivo oggettivo né di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa o di adibire il lavoratore a mansioni diverse.

L’interesse del lavoratore, anche disabile, a conservare il posto di lavoro deve quindi essere ponderato in relazione sinallagmatica con quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che le assenze cagionano all’organizzazione aziendale. E’ infatti indispensabile soppesare gli interessi giuridicamente rilevanti delle parti del rapporto di lavoro: da un lato l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente con il suo stato fisico e psichico, in una situazione di oggettiva ed incolpevole difficoltà; d’altro Iato l’interesse del datore a garantirsi comunque una prestazione lavorativa utile per l’impresa, tenuto conto che l’art. 23 Cost. vieta prestazioni assistenziali, anche a carico del datore di lavoro, se non previste per legge (Cass. SS.UU. n. 7755/1998) e che la stessa direttiva 2000/78/CE, al Suo considerando 17, “non prescrive … il mantenimento dell’occupazione … di un individuo non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione”.

Il contemperamento di questi due interessi confliggenti trova poi, nel nostro ordinamento, la sua sede naturale nella contrattazione collettiva: sono quindi le parti sociali ad individuare in che misura e fino a che punto possa riversarsi sull’imprenditore il rischio della assenza dal lavoro del dipendente per malattia.

In conclusione dunque il giudice ha ritenuto legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto.

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Lavoratori fragili

Stop all’accesso semplificato allo smart working per i lavoratori fragili del settore pubblico a partire da aprile. Lo denunciano i sindacati. La proroga al 30 giugno era presente nelle bozze del decreto che disciplina le riaperture di aprile e l’addio graduale al super green pass, solo che poi è sparita nel nulla al momento della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta ufficiale. Sono stati prorogati, per altri tre mesi, solo i termini delle disposizioni che riguardano la sorveglianza sanitaria eccezionale.

La regola

Era stato il decreto 221/2021, con il quale il governo a dicembre aveva prorogato lo stato d’emergenza Covid al 31 marzo, a stabilire che i lavoratori fragili potessero continuare a lavorare in smart working fino al 28 febbraio 2022, scadenza poi spostata alla fine di questo mese dal Milleproroghe. Con un decreto interministeriale sono state indicate inoltre le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità.

La sorveglianza

Come detto, sono stati prorogati fino al 30 giugno 2022 solo i termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale. I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail. L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come fragili, ovvero quelli che per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate pure in relazione dell’età, ritengono di rientrare in tale condizione di fragilità.

Pubblico e privato

Con il decreto riaperture le aziende potranno proseguire con l’organizzazione dello smart working libera da accordi individuali per ancora tre mesi, dunque fino alla fine di giugno. Diverso il discorso nella Pa, dove al momento il faro sono le linee guida in materia di lavoro agile della Funzione pubblica. Queste ultime stabiliscono che lo svolgimento del lavoro agile nel settore pubblico è rimesso all’accordo individuale con il lavoratore, in cui vengono definiti durata, modalità e obiettivi della prestazione. Non solo. Il lavoro in presenza, sottolineano le linee guida, deve essere prevalente. Chi nel primo trimestre ha fatto ampio ricorso allo smart working dovrà perciò nel prossimo recuperare le ore non lavorate in presenza. 

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Union cvili e permessi l. 104

L’INPS, con la Circolare n. 36 del 07.03.2022 ha fornito nuove istruzioni – in caso di unioni civili – per il riconoscimento dei permessi di cui alla L.n. 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, in favore del lavoratore dipendente del settore privato, parte di una unione civile, che presti assistenza all’altra parte (già disciplinate anche con la Circolare n. 38 del 27.02.2017).

Di seguito il testo completo della circolare n. 36/2022.

INDICE

  1. Premessa
  2. Il quadro normativo nazionale e comunitario

3.Effetti sulla concessione dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 ai lavoratori dipendenti del settore privato

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4.Effetti sulla concessione del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato

  • Istruzioni contabili

1. Premessa

L’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede il diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima legge.

Il comma 5 dell’articolo 42 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e agli affini di terzo grado.

Le predette disposizioni sono state nel tempo coordinate con quelle introdotte dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016, tenendo conto in particolare che:

– la legge n. 76/2016 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto prevedendo al comma 20 dell’articolo 1, tra l’altro, che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”;

– la Corte costituzionale con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016, inoltre, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi ai sensi del medesimo articolo 33, comma 3.

Pertanto, la Circolare n. 38 del 27.02.2017 ha fornito le istruzioni operative per la concessione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 in favore del lavoratore dipendente del settore privato, parte di un’unione civile o convivente di fatto, che presti assistenza all’altra parte o convivente, precisando quanto segue:

  • la parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
  • permessi di cui alla legge n. 104/1992,
  • congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001;
  • il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:
  • permessi di cui alla legge n. 104/1992.

Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono nuove istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei benefici in oggetto in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile.

  • Il quadro normativo nazionale e comunitario

Come anticipato, l’articolo 1, comma 20, della legge n. 76/2016 che ha istituito e regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso, prevede che: “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sessoLo stesso comma, proseguendo, precisa che“la disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge […]”.

Dal momento che l’articolo 78 del codice civile, che individua il rapporto di affinità tra il coniuge e i parenti dell’altro, non viene espressamente richiamato dalla legge n. 76/2016, nella circolare n. 38/2017 era stato seguito l’orientamento, a suo tempo condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per cui tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rapporto di affinità.

Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi, era stato previsto che la parte di un’unione civile potesse usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui prestasse assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza fosse rivolta ad un parente dell’unito, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità.

Successivamente, su espresso parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali viene sottolineata la necessità di modificare tale posizione, potendosi configurare altrimenti una discriminazione per orientamento sessuale.

L’orientamento seguito finora, infatti, seppure attuativo di una norma nazionale, sarebbe in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale dell’Unione europea che, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento, vieta la discriminazione basate sull’orientamento sessuale, in particolare per quanto concerne l’occupazione, le condizioni di lavoro e la retribuzione (Direttiva 2000/78/CE attuata in Italia con il D.lgs 9 luglio 2003, n. 216).

Il diritto ai benefici in oggetto nei confronti delle parti di un’unione civile, infatti, non avrebbe la stessa estensione riconosciuta ai soggetti legati da un rapporto di coniugio (al quale pur volendo non potrebbero accedere), anche se in presenza di situazioni comparabili, caratterizzate entrambe da una stabile relazione tra le parti e da un rapporto di affettività che da essa deriva anche nei confronti dei parenti del partner.

Pertanto, alla luce della normativa antidiscriminatoria di origine comunitaria e del primato del diritto dell’Unione europea nei confronti della normativa nazionale, si forniscono di seguito nuove istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei benefici in oggetto in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile. Fatte salve le modifiche e le integrazioni di cui alla presente circolare, restano ferme le indicazioni già fornite dall’Istituto con la circolare n. 38/2017.

  • Effetti sulla concessione dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992ai lavoratori dipendenti del settore privato

Come premesso, l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede il diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado – riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima legge.

Alla luce di quanto disposto dalla legge n. 76/2016 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, nella circolare n. 38/2017, è stato specificato che i permessi in argomento possono essere fruiti anche:

  • dalla parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte;
  • dal convivente di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente.

In particolare, fermo restando il principio del referente unico, come individuato nelle circolari n. 155 del 3 dicembre 2010 e n. 32 del 6 marzo 2012, il diritto ad usufruire dei permessi di cui al citato articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere il disabile in situazione di gravità, può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’affine entro il secondo grado. Inoltre, è possibile concedere il beneficio a parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Alla luce delle considerazioni di cui al paragrafo 2, si forniscono le seguenti nuove istruzioni.

Al fine di evitare comportamenti discriminatori nei riguardi di due situazioni giuridiche comunque comparabili (uniti civilmente e coniugi), seppure l’articolo 78 del codice civile non venga espressamente richiamato dalla legge n. 76/2016, ai fini del riconoscimento dei benefici in parola, va riconosciuto sussistente il rapporto di affinità anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte dell’unione.

Ne deriva che, per i lavoratori del settore privato, il diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito.

Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione.

Resta fermo il rispetto del grado di affinità normativamente previsto.

Si evidenzia, invece, che il rapporto di affinità non è riconoscibile tra il “convivente di fatto” e i parenti dell’altro partner, non essendo la “convivenza di fatto” un istituto giuridico, ma una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.

Ai fini della valutazione della spettanza del diritto ai permessi in argomento, si ribadisce inoltre quanto segue.

Allo stato normativo attuale, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.

Per la qualificazione di “convivente” deve farsi riferimento alla “convivenza di fatto” come individuata dal comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016 in base al quale “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” e accertata ai sensi del successivo comma 37.

Quest’ultimo comma prevede che, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile”, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.

Trattandosi in entrambi i casi di dati detenuti da altra pubblica Amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, nella domanda, di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi del comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016. Sarà cura dell’operatore di Sede provvedere, secondo le consuete modalità, all’espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare, alla luce dei suddetti chiarimenti, i provvedimenti già adottati e le istanze già pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.

  • Effetti sulla concessione del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato

Il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che degrada dal coniuge fino ai parenti e agli affini di terzo grado.

Come indicato nella circolare n. 38/2017, alla luce di quanto disposto dalla legge n. 76/2016, l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del beneficio in parola.

Per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo 3, la tutela del congedo straordinario in argomento non è prevista, invece, in favore del convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge 76/2016.

Tutto quanto sopra premesso, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

  1. il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
  3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi igenitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Sulla base delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, anche con riferimento al congedo straordinario, il diritto per i lavoratori del settore privato va riconosciuto all’unito civilmente oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza a un parente dell’unito.

Allo stesso modo i parenti di una parte dell’unione civile avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione.

Resta fermo il limite del terzo grado di affinità e il requisito della convivenza (come individuato nella circolare n. 32/2012, paragrafo 6, fatte salve le precisazioni di cui al messaggio n. 6512/2010) con l’affine disabile grave da assistere.

Ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo in argomento, si rinvia a quanto evidenziato nel paragrafo precedente in merito alla qualificazione di parte dell’unione civile.

Le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare, alla luce di tali chiarimenti, i provvedimenti già adottati e le istanze già pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.

  • Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili delle prestazioni oggetto della presente circolare si farà riferimento ai conti già istituiti con il messaggio n. 843 del 27 febbraio 2017, appositamente ridenominati, alla luce del nuovo quadro normativo:

– GAT30188 per rilevare gli oneri per le indennità derivanti dalle agevolazioni di cui all’articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, corrisposte direttamente ai lavoratori che prestino assistenza alla parte di una unione civile e/o ai parenti ed affini derivanti da unione civile.

– GAT30190 per rilevare gli oneri per le indennità derivanti dalle agevolazioni di cui all’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001, corrisposte direttamente ai lavoratori che prestino assistenza alla parte di una unione civile e/o ai parenti e agli affini derivanti da unione civile.

– GAT10118 – Debito per l’erogazione diretta delle indennità di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 e delle indennità di cui all’art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, alle parti di unione civile e/o ai parenti e agli affini derivanti da unione civile.

La valorizzazione dei conti, a seguito dell’erogazione diretta delle indennità, avverrà su implementazione di apposita procedura gestita a livello centrale.

Si rammenta che le indennità in argomento sono soggette a tassazione corrente da imputare al conto GPA27009.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.

La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio esistente: “03059” – Somme non riscosse dai beneficiari – Indennità derivanti dalle agevolazioni di cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 5 del Decreto legislativo n. 151/2001 – GAT.

Eventuali recuperi dell’indennità in argomento saranno imputanti rispettivamente ai conti in uso, appositamente ridenominati:

– GAT24188 recupero e re-introito delle indennità derivanti dalle agevolazioni di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, ai lavoratori dipendenti che prestino assistenza alla parte di una unione civile e/o ai parenti o agli affini derivanti da unione civile;

– GAT24190 recupero e re-introito delle indennità derivanti dalle agevolazioni di cui all’art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, alla parte di una unione civile e/o ai parenti o agli affini derivanti da unione civile.

Ai conti di recupero verrà abbinato nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio già utilizzato “01147” – Recupero indennità derivanti dalle agevolazioni di cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 – GAT.

Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto in uso GAT00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura. Il citato codice bilancio “01147” dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dall’erogazione della prestazione in parola, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.

Si riportano in allegato le variazioni apportate al piano dei conti (Allegato 1).

(Fonte: INPS)

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Torna il Tavolo sui diritti delle persone fragili

Il Tavolo sui diritti delle persone fragili effettuerà una ricognizione delle prassi adottate dagli Uffici giudiziari per tutelare i soggetti fragili e monitorerà l’attuazione della legislazione vigente in materia di tutela degli adulti vulnerabili sottoposti alle misure di protezione giuridica. Dopo la sospensione causata dell’emergenza sanitaria, nella Sala Livatino del Ministero della Giustizia, riprendono i lavori del “Tavolo sui diritti delle persone fragili”, il cui scopo è quello di monitorare l’attuazione della legislazione vigente in materia di tutela degli adulti vulnerabili sottoposti a una misura di protezione giuridica.

L’obiettivo è quello di eseguire una ricognizione delle prassi adottate dai singoli uffici giudiziari per tutelare i soggetti fragili. Il Tavolo, inoltre, formulerà le proprie valutazioni sulla ratifica della Convenzione dell’AJA, firmata il 13 gennaio 2000, in tema di protezione internazionale degli adulti vulnerabili.

«Le situazioni di fragilità e di vulnerabilità non hanno sicuramente tratto beneficio dalla pandemia, che anzi ha acuito le difficoltà di tutti. Ma anche lo scenario internazionale che stiamo attraversando nelle ultime settimane non genera un ambiente favorevole, sereno per quelle persone che hanno maggiori difficoltà», ha affermato sul tema Marta Cartabia, il Ministro della Giustizia.

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

REATI EDILIZI

L’ordine di demolizione ha natura amministrativa, non penale

In materia di reati concernenti violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall’art. 173 c.p. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore dell’abuso.

Lo ha ribadito la terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7631, depositata il 3 marzo 2022.

Cos’è l’ordine di demolizione? Preliminarmente, occorre ricordare che l’ordine di demolizione è una sanzione amministrativa di natura ablatoria e giurisdizionale, la cui esecuzione compete all’autorità giudiziaria, non essendo ipotizzabile, né logicamente spiegabile, che l’esecuzione di un provvedimento, adottato dal giudice penale, venga affidato alla pubblica amministrazione.

Cass. pen., sez. III, ud. 17 febbraio 2022 (dep. 3 marzo 2022), n. 7631

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Notificazione della sentenza tramite PEC: spetta al difensore dotarsi dei necessari strumenti informatici

«L’eventuale mancata conoscenza dell’atto notificato da parte del destinatario della notificazione – e, in particolare, del difensore della parte, in caso di notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine per l’impugnazione – dovuta ad eventuali malfunzionamenti del sistema, va di regola imputata a mancanza di diligenza del difensore stesso, il quale, nell’adempimento del proprio mandato, è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici […]».

Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 2 marzo 2022, n. 6912

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Condizionale subordinata al risarcimento: quale il termine per adempiere?

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta del PM di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad un condannato con sentenza del medesimo Tribunale, divenuta irrevocabile, beneficio subordinato al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno alla parte civile costituita, mai avvenuta, la Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 26 gennaio 2022, n. 2886 – nell’accogliere la tesi del PM che aveva proposto ricorso per cassazione, secondo cui in mancanza di fissazione di un termine per l’adempimento delle obbligazioni civili da reato da parte del giudice della cognizione, il termine stesso coincide col passaggio in giudicato della sentenza di condanna – ha affermato il principio secondo cui in caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza dal giudice della cognizione, coincide con quello del passaggio in giudicato della sentenza stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile. Trattasi, tuttavia, di questione controversa destinata ad essere prossimamente sottoposta alle Sezioni Unite.

Cassazione penale, Sez. I, sentenza 28 gennaio 2022, n. 2886

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

la Corte costituzionale porta il tasso minimo di conversione da 250 a 75 euro al giorno



Pena pecuniaria sostitutiva di pena detentiva breve:

la Corte costituzionale porta il tasso minimo di conversione da 250 a 75 euro al giorno

Corte cost., sent. 1° febbraio 2022, n. 28, Pres. Amato, Red. Viganò

Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza n. 28 del 2020, con cui la Corte costituzionale – pronunciandosi su varie questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Taranto e dal Tribunale di Ravenna – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale».

 «Il tasso minimo di 250 euro al giorno previsto dalla legge trasforma la possibilità di sostituire il carcere con la pena pecuniaria in un privilegio per i condannati abbienti.

Lo ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n.28, depositata oggi (redattore Francesco Viganò), con la quale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, per violazione dei principi di eguaglianza e finalità rieducativa della pena. La Corte ha perciò ritenuto che ai 250 euro debbano essere sostituiti i 75 euro già previsti dalla normativa in materia di decreto penale di condanna, fermo restando l’attuale limite massimo giornaliero di 2.500 euro. Peraltro, poiché il Parlamento ha recentemente delegato il Governo a modificare la disciplina della sostituzione della pena detentiva, la Corte ha sottolineato che il legislatore può, nella sua discrezionalità, individuare soluzioni diverse e, in ipotesi, ancor più aderenti ai principi costituzionali definiti nella sentenza.

La norma censurata dal Tribunale di Taranto prevede che il giudice può sostituire le pene detentive non superiori a sei mesi con una pena pecuniaria, il cui ammontare si ottiene moltiplicando i giorni della pena da sostituire per un importo a carico dell’imputato, stabilito tenendo conto delle sue condizioni economiche. Importo che però, nella formulazione dichiarata incostituzionale, non può essere inferiore a 250 euro al giorno.

La Consulta ha rilevato che, se l’impatto di pene detentive della stessa durata è, in linea di principio, uguale per tutti i condannatinon altrettanto può dirsi per le pene pecuniarie: una multa di mille euro, ad esempio, può essere più o meno afflittiva secondo le disponibilità di reddito e di patrimonio del singolo condannato. Nella prospettiva di un’eguaglianza “sostanziale” e non solo “formale”, allora, la sentenza sottolinea la necessità che il giudice possa sempre adeguare la pena pecuniaria alle reali condizioni economiche del reo, per evitare che risulti sproporzionatamente gravosa.

Una quota giornaliera minima di 250 euro, ha proseguito la Corte, è ben superiore alla somma che la gran parte delle persone che vivono oggi nel nostro Paese sono ragionevolmente in grado di pagare. Moltiplicata poi per il numero di giorni di pena detentiva da sostituire, una simile quota conduce a risultati estremamente onerosi per molte di queste persone.

Emblematico il caso esaminato dal Tribunale di Taranto: una persona condannata per violenza privata, per il parcheggio dell’auto davanti a un passo carraio, aveva patteggiato la sostituzione della pena di tre mesi di reclusione e quindi, in base alla norma censurata, avrebbe dovuto pagare ben 22.500 euro, molto più dei suoi redditi annui.

Un coefficiente di conversione così elevato ha determinato, nella prassi dei Tribunali, una drastica compressione della sostituzione della pena pecuniaria, che è invece uno strumento prezioso per evitare che, per un reato di modesta gravità, si finisca in carcere, con effetti più criminogeni che risocializzanti.

La Corte ha concluso che solo una disciplina della pena pecuniaria in grado di garantirne una misura proporzionata alla gravità del reato e alle condizioni economiche del reo, nonché la sua effettiva riscossione, può costituire una seria alternativa alla pena detentiva, così come di fatto accade in molti altri Paesi».

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Condannato in Germania un ufficiale siriano per crimini contro l’umanità

La sentenza di un Tribunale tedesco sulle torture in Siria - Vatican News

È un processo realmente storico quello che si è appena concluso a Coblenza, in Germania, con la condanna all’ergastolo per un ex colonnello siriano arrivata il 13 gennaio. La sentenza è storica perché, per la prima volta, un torturatore di alto rango ha dovuto affrontare la giustizia ed è stato condannato all’ergastolo in uno stato di diritto.

Per comprendere la portata dell’evento è utile ricordare la rivolta, inizialmente pacifica, della popolazione siriana contro la dittatura a partire dal mese di febbraio 2011. Quel conflitto ha provocato nel corso degli anni centinaia di migliaia di morti e milioni di profughi e sfollati, devastando un paese intero. Negli ultimi undici anni l’impunità dei responsabili è stata totale: nessuno è mai stato giudicato e nessuno è stato indicato come colpevole della tragedia siriana.

La storia, dunque, ricorderà il nome del colonnello Anwar Raslan, ex ufficiale dei servizi segreti siriani riconosciuto colpevole di crimini contro l’umanità per l’omicidio di 27 persone, oltre alla tortura e lo stupro di migliaia di altri individui nel centro di detenzione di Al Khatib. Il colonnello ha gestito gli interrogatori in questa struttura dalla reputazione sinistra e 80 testimoni (compresi disertori e vittime) si sono presentati in tribunale per racontare gli orrori che si svolgevano al suo interno.

Giustizia universale
Perché Raslan è stato condannato in Germania? Per due motivi. Prima di tutto perché il colonnello ha tentato di cancellare il suo passato emigrando in Germania nel 2015 mescolandosi tra i rifugiati. Paradossalmente è stato lo stesso Raslan a rivelare la propria identità, presentando una denuncia in un commissariato di Berlino perché riteneva di essere seguito da alcuni agenti del regime di Damasco. In quel caso aveva firmato il documento con il suo grado, “colonnello”, mettendo in moto il meccanismo che ha portato alla sua condanna.

Il secondo motivo è l’introduzione nella legislazione tedesca del principio di “giurisdizione universale” che permette ai tribunali del paese di giudicare anche eventi che si sono verificati all’estero. È in nome di questo principio che la Germania ha potuto aprire una breccia nell’impunità.

I difensori dei diritti umani esultano. Il 13 gennaio il direttore della ong Human rights watch, Kenneth Roth, si è illuminato in viso mentre stava partecipando a una conferenza stampa per presentare il suo rapporto annuale. Ricevuta la notizia della condanna, Roth ha interrotto il suo intervento e ha dichiarato: “È un fatto veramente storico”.

Questo primo passo della giustizia non cambia nulla nell’immediato per la Siria, un paese che non è ancora uscito da undici anni di conflitto e distruzione, ma dimostra che l’idea di giustizia non è morta, anche se le circostanze non permettono di ottenerla all’interno dei confini del paese.

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Decreto milleproroghe: udienze da remoto e depositi telematici fino al 31 dicembre 2022

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309 il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. milleproroghe).

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 

“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (21G00255) (GU Serie Generale n.309 del 30.12.2021)

  La norma riguardante il processo civile

 – art. 16, commi 1 e 2

La proroga delle disposizioni processuali di cui agli artt. 23 d.l. 137/2020 e 221 d.l. n. 34/2020

L’art. 16, co.1-2, del d.l. n. 228/2021 recita:

1. Le disposizioni di cui all’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.

 2. Le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022”.

 La vigenza delle norme processuali stabilite per il periodo pandemico viene così posticipata al 31 dicembre 2022.

 Come nei d.l. nn. 44/2021 e 105/2021, il legislatore individua un termine fisso, scegliendo di non ancorare la proroga al termine dello stato di emergenza (attualmente in scadenza al 31 marzo 2022).

 Inoltre, come nel precedente d.l. di proroga (n. 105/2021), non viene direttamente novellato l’art. 23, co. 1, d.l. n. 137/2020 (contenente il termine ultimo per l’applicazione dei commi da 2 a 9 ter del medesimo art. 23 nonché delle disposizioni di cui all’art. 221 d.l. n. 34/2020), ma è lo stesso decreto a indicare il termine di protrazione delle previsioni emergenziali.

 Effetti

 In ogni caso, gli effetti sono analoghi a quelli degli scorsi decreti e devono quindi ritenersi prorogati al 31 dicembre 2022:  

 – l’obbligo del deposito telematico di tutti gli atti (anche quelli introduttivi) e documenti, per come previsto dall’art. 221, co. 3, d.l. n. 34/2020;  

 – la celebrazione a porte chiuse che il giudice può disporre per le udienze pubbliche, per come previsto dall’art. 23, co. 3, d.l. n. 137/2020;  

 – la trattazione scritta che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, per come previsto dall’art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020; tale modalità di trattazione può essere adottata anche per le udienze in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente, come ammesso dall’art. 23, co. 6, d.l. n. 137/2020;  

 – la celebrazione con collegamento da remoto che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, per come previsto dall’art. 221, co. 7, d.l. n. 34/2020; in questi casi, il giudice può essere collegato anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario (art. 23, co. 7, d.l. n. 137/2020);  

 – il giuramento telematico del c.t.u., con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da   depositare nel fascicolo telematico (in luogo dell’udienza all’uopo fissata), per come previsto dall’art. 221, co. 8, d.l. n. 34/2020;  

 – la possibilità per gli organi collegiali di assumere le deliberazioni in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto, per come previsto dall’art. 23, co. 9, d.l. n. 137/2020;  

 -la decisione in camera di consiglio sui ricorsi proposti davanti alla Corte di Cassazione per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale (art. 23, co. 8 bis, d.l. n. 137/2020); ciò, a meno che si tratti di procedimenti per i quali l’udienza di trattazione sia fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022 (deroga espressamente stabilita dal comma 2 dell’art. 16 d.l. n. 228/2021[1]);

 – la possibilità di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, per come previsto dall’art. 221, co. 5, d.l. n. 34/2020;  

 – la possibilità del cancelliere di rilasciare in forma di documento informatico la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 475 c.p.c., previa istanza telematica dell’interessato, per come previsto dall’art. 23, co. 9 bis, d.l. n. 137/2020.

Conclusioni

Inutile tornare ad evidenziare che quella sancita con il d.l. in commento è l’ennesima proroga nell’arco di due anni.

 Questa volta, però, la proroga supera (e di molto) il termine fissato per lo stato di emergenza (fino ad oggi mantenuto come riferimento, in forza di rinvio espresso o con indicazione della medesima data) e, a differenza delle precedenti, ha una portata annuale (il precedente d.l. n. 105/2021 era arrivato ad estendere la vigenza delle disposizioni emergenziali di sei mesi).

 Da una parte, dunque, con il limite ultimo della disciplina processuale più avanzato rispetto a quello dello stato di emergenza (che qualifica il fenomeno straordinario), si perde l’appiglio giustificativo sotteso alla revisione (emergenziale) del sistema processuale ordinario: in assenza di una ratio emergenziale, non è dato comprendere in funzione di quale evento potrà ritornarsi al processo civile cristallizzato nel codice.

Dall’altra parte, se proprio la temporaneità è la condizione che supporta la natura emergenziale delle norme, la lunga proroga delle modalità di trattazione dell’udienza civile sembra aprire la via a una certa stabilità e ordinarietà del processo dell’emergenza.

Del resto, che quest’ultima soluzione possa rispondere ad una specifica intenzione del legislatore non sembra smentito dal disegno di legge n. 3289/2021 di delega al governo, in cui si conferisce cittadinanza processuale alla trattazione scritta e al collegamento da remoto[2].

 Ma per il momento possiamo solo aspettare … e prorogare.

[1] Per un’analisi di questa previsione si veda, in relazione alla precedente analoga disciplina, Frasca R., “Brevi considerazioni sull’art. 7 del d.l. n. 105 del 2021 e la Cassazione Civile” , su Giustizia Insieme, 26.7.2021: https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/1884-brevi-considerazioni-sull-art-7-del-d-l-n-105-del-2021-e-la-cassazione-civile

[2] Così recita il comma 17 dell’art. 1 d.d.l. n. 3289/2021: “17. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […]

l) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;

m) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

n) prevedere che il giudice, in luogo dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all’articolo 193 del codice di procedura civile”.

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di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Investe un cinghiale in strada: “Ora paga”. L’incredibile processo a Terni

DILLO AL DUBBIO. Pubblichiamo il racconto esilarante di un avvocato su un automobilista citato in giudizio perché ritenuto “corresponsabile” dell’animale selvatico per danni alla circolazione

GIOVEDÌ 6 GENNAIO 2022

C’è nella tradizione tedesca una storia condensabile nella famosa frase: “Ci sarà pure un Giudice a Berlino!”, che si dice sia citata anche da Bertolt Brecht, il quale non l’ha invece scritta da nessuna parte. Si tratta, comunque, delle vicissitudini del mugnaio Arnold il quale traeva la sua unica fonte di reddito dall’uso di un mulino ad acqua a Sans-Souci, nei pressi di Postdam, finché un nobile proprietario del terreno a monte, non aveva deciso di deviare per suo diletto le acque del ruscello che avevano così cessato di alimentare il frantoio a valle. Ridotto in miseria, il povero Arnold aveva provato a reagire al sopruso affrontando senza alcun successo numerosissimi gradi di giudizio, finché non aveva trovato “un giudice a Berlino”, che gli aveva dato al postutto piena ragione.

Personalmente non so se ci sia ancora “un giudice a Berlino”, ma so che non ce n’è uno qui, nel circondario di Terni, per Tizio, come risulterà evidente dalla storia “vera” che vado a raccontare. Tutto è iniziato in una sera di maggio del 2020, quando Tizio stava percorrendo l’affascinante Valnerina alla guida della propria vettura e, giunto nei pressi del piccolo ma intrigante paese di Ferentillo, si è trovato di fronte un bel cinghialone che gli ha attraversato all’improvviso la strada, rendendo inevitabile l’urto. La bestia, di notevole stazza e possanza, non moriva però sul colpo, ma caracollava in avanti per un centinaio di metri, fino ad urtare l’auto di Caio che stava sopraggiungendo nell’opposto senso di marcia. Così descritto brevemente il fatto, la risposta alla domanda “chi paga?” è una sola: paga la Regione che risponde dei danni causati alla circolazione stradale dai cinghiali, quale proprietaria della fauna selvatica, proprio come avviene per il privato il cui animale d’affezione provochi danni alla circolazione stradale, sfuggendo al controllo del padrone. Tutto molto semplice, quindi, ma evidentemente fin troppo elementare se l’avvocato di Caio – credendosi erede del genio italico – si è andato inventando la strampalata tesi che il danno alla vettura del suo assistito non l’aveva provocato il cinghiale, da cui era stata materialmente colpita, ma Tizio che dopo aver urtato con la sua auto l’animale, lo aveva fatto letteralmente volare – e non caracollare – per 100 metri, scaraventandolo addosso a quella di Caio. Tant’è che lo citava in giudizio – quale artefice, appunto, del “cinghiale volante”-, al posto della Regione, unica responsabile per legge e per nomofilachia – e non per capriccio ermeneutico -, del sinistro causato dall’animale di sua proprietà.

Ebbene, raccontata in giro questa storia, gli addetti ai lavori si sono messi le mani nei capelli, i meno esperti di infortunistica stradale hanno riso di gusto e i bambini, amanti per loro natura delle favole, hanno battuto le manine immaginando lo sventurato cinghialotto che volava grugnendo per 100 metri ed atterrava senza paracadute e con le orecchie al vento sull’auto di Caio. Il bello – si fa per dire! – è che non ha invece riso un Giudice di Pace di Terni, che si è al contrario invaghita del dissennato ghiribizzo ed ha battuto le mani proprio all’idea di poter accollare a Tizio la responsabilità dei danni causati da quel cinghiale maldestro, che invece di morire sul colpo – come ogni animale di buoni costumi e di sano rigore morale dovrebbe fare! -, era andato ad impattare con la vettura di Caio. Di tal che, a prescindere dalle cennate considerazioni giuridiche che non paiono appassionare i due operatori del diritto, il brocardo di fondo sarebbe, ad summam: “Se adeguatamente sollecitato, un cinghiale di 80 chili, può volare per 100 metri”. A ciò si aggiunga – e l’addendum non è certo di poco momento -, che il Giudice ritiene di poter valutare una corresponsabilità di Tizio ai sensi dell’articolo 2054 del codice civile, quando unica legittimata ad eccepire tale eventuale concorso – quale esimente totale o parziale della propria responsabilità -, sarebbe stata semmai la Regione, la quale non è però parte in causa. Cosicché, incredibile dictusi arriverebbe a sentenziare un concorso di colpa di Tizio con il povero cinghiale – privo, ahinoi, di difesa processuale! – nella causazione del danno, con conseguente “meritata” lesione anche dei diritti di Caio – in quanto maldestro artefice dell’autolesionistico inguacchio -, il quale vedrebbe limitata del 50% la sua pretesa risarcitoria!

E allora, cari amici, se doveste mai imbattervi – viaggiando nel territorio ternano – in un cinghiale che dopo avervi attraversato la strada sbucando all’improvviso dalla boscaglia, non dovesse morire subito lì, sotto le ruote della vostra auto, ma proseguire caracollando – o persino volando – la sua corsa fino a causare danni in giro anche a centinaia di metri di distanza, fate una novena a Sant’Antonio a che gli eventuali danneggiati siano assistiti da un avvocato meno “estroso e geniale” del Nostro e raccomandatevi a tutti gli altri Santi del calendario, affinché la potenziale causa non venga affidata al prefato Giudice di Pace.

Sandro Tomassini, Avvocato del Foro di Terni

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Non spetta all’utente che contesta la “bolletta” provare il malfunzionamento del contatore

In tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l’impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all’utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l’entità dei consumi effettuati nel periodo; incombe, invece, sul gestore l’onere di provare che lo strumento di misurazione regolarmente funzionante e, in questo caso, l’utente è tenuto a dimostrare che l’eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l’impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell’adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 16 novembre 2021, n. 34701.Cassazione civile, sez. III, ordinanza 16 novembre 2021, n. 34701

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Amazon la spunta sulla Commissione UE: il rulling fiscale della filiale lussemburghese non è un aiuto di Stato

Il Tribunale dell’Unione Europea ha accolto il ricorso del colosso dell’e-commerce contro il provvedimento sanzionatorio della Commissione Europea del 2017 che qualificava come aiuti di stato, dunque incompatibili con il mercato interno, gli accordi di rulling fiscale di cui godeva la società lussemburghese, tramite la quale il gruppo americano svolge le sue attività in Europa (Amazon Europe Holding Technologies SCS, c.d. LuxSCS).  

Secondo il Tribunale, la Commissione non ha dimostrato in modo giuridicamente adeguato che vi sia stata un’indebita riduzione dell’onere fiscale di una filiale europea del gruppo Amazon. Così la sentenza di oggi, 12 maggio, nelle cause T-816/17 Lussemburgo/Commissione e T-318/18 Amazon EU Sàrl e Amazon.com, Inc./Commissione con cui è stato accolto il ricorso di Amazon contro il provvedimento della Commissione Europea che riteneva sussistente un indebito vantaggio fiscale per gli accordi di rulling fiscale di cui gode la società lussemburghese del colosso americano.

Il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza, ai fini dell’esame delle misure fiscali alla luce delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, «l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata soltanto rispetto a un livello di tassazione definito «normale», cosicché, per accertare se sussista un vantaggio fiscale, occorre confrontare la situazione del beneficiario derivante dall’applicazione della misura in questione con quella dello stesso che si avrebbe in assenza della misura stessa ed in applicazione delle regole normali d’imposizione fiscale». In tal senso, la pronuncia osserva anche che «quando una società fa parte di un gruppo, i prezzi delle operazioni infragruppo non sono stabiliti a condizioni di mercato. Tuttavia, quando le società integrate e le società autonome sono soggette all’imposta sulle società alle stesse condizioni in base al diritto nazionale, si può ritenere che tale diritto intenda tassare l’utile realizzato da tale società integrata come se esso derivasse da operazioni effettuate a prezzi di mercato. In siffatte circostanze, la Commissione, quando esamina una misura fiscale concessa a una società integrata di questo tipo, può confrontare l’onere fiscale che grava sulla società in applicazione della misura fiscale in questione con quello gravante su una società che si trova in una situazione fattuale comparabile, operante in condizioni di mercato, secondo le regole normali d’imposizione del diritto nazionale».

In merito poi alla validità dell’analisi compiuta dalla Commissione, il Tribunale ne evidenzia i diversi profili di erroneità giungendo ad affermare che gli elementi di prova presentati dalla Commissione a titolo principale non consentivano di dichiarare che l’onere fiscale della società del gruppo Amazon era stato artificiosamente ridotto a causa di una sovrastima della royalty.

In conclusione, secondo il Tribunale «nessuna delle constatazioni esposte dalla Commissione nella decisione impugnata è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, cosicché occorre annullarla nella sua totalità».

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

L’ergastolo ostativo è incompatibile con la Costituzione, ha stabilito la Corte Costituzionale

la Corte costituzionale, con il comunicato 15 aprile 2021, si è espressa annunciando di ritenere l’istituto incompatibile con la Costituzione ed ha concesso al Parlamento un anno di tempo per approntare una nuova disciplina in materia.

L’ergastolo ostativo – introdotto nell’ordinamento penitenziario italiano all’inizio degli anni Novanta, dopo le stragi nelle quali furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – è regolato dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario e stabilisce che le persone condannate per alcuni reati di particolare gravità, come mafia o terrorismo, non possano essere ammesse ai cosiddetti “benefici penitenziari” né alle misure alternative alla detenzione. Per queste persone è escluso l’accesso alla liberazione condizionale, al lavoro all’esterno, ai permessi-premio e alla semilibertà. La pena dell’ergastolo ostativo coincide dunque, per la sua durata, con l’intera vita del condannato: è quella per cui si usa spesso l’espressione “fine pena mai”. La Corte Costituzionale ha stabilito l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo, una pena senza fine prevista nell’ordinamento penitenziario italiano che “osta” a qualsiasi sua modificazione e che non può essere né abbreviata né convertita in pene alternative, a meno che la persona detenuta decida di collaborare con la giustizia.
La Corte Costituzionale ha detto che il Parlamento avrà un anno per provvedere con una legge, ma che se a maggio del 2022 la nuova legge non ci sarà ancora, la norma che permette l’ergastolo ostativo verrà abolita perché «in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione».

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Vaccino anti COVID-19 obbligatorio per il personale sanitario

Con l’art. 4, Decreto Legge, n. 44 del 1 aprile 2021, il legislatore ha introdotto l’obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie e parafarmacie e negli studi professionali”.

In particolare, il legislatore ha previsto che : – il vaccino anti COVID-19 è requisito essenziale “per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”, tranne nel caso di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”; – in caso di rifiuto del vaccino anti COVID-19, l’azienda sanitaria locale ne dà comunicazione al datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza, con la conseguente sospensione del lavoratore dallo svolgimento di mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. In pratica § il datore di lavoro deve verificare se è possibile adibire il lavoratore ad altra mansione che non preveda l’esposizione al rischio (anche mansione inferiore con riconoscimento della retribuzione dovuta per le mansioni temporaneamente assegnate); § se tale verifica dà esito negativo, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore senza retribuzione. La sospensione opera “fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”; – in caso di omissione o differimento della vaccinazione per ragioni mediche, il datore di lavoro deve assegnare a questi lavoratori mansioni diverse, senza riduzione della retribuzione, salva l’applicazione delle regole di cui all’art. 26, co. 2 e co. 2-bis D.L. 18/2020 (diritto al lavoro agile ove possibile, o equiparazione della sospensione al ricovero ospedaliero).
https://www.ordinemedici.piacenza.it/wp-content/uploads/2021/04/all.pdf
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Consulta: Licenziamenti economici obbligatoria la reintegra se il fatto è insussistente

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 59 depositata il 1° aprile 2021, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 18 (comma 7, secondo periodo) dello statuto dei lavoratori nel testo modificato dalla riforma fornero con riferimento all’articolo 3 della Costituzione . In un sistema che, per scelta consapevole del legislatore, attribuisce rilievo al presupposto comune dell’insussistenza del fatto e a questo presupposto collega l’applicazione della tutela reintegratoria del lavoratore, si rivela “disarmonico e lesivo del principio di eguaglianza” il carattere facoltativo del rimedio della reintegrazione per i soli licenziamenti economici, a fronte dell’inconsistenza della giustificazione addotta e della presenza di un vizio ben più grave rispetto alla pura e semplice insussistenza del fatto. In particolare, la Corte ha censurato la norma nella parte in cui prevede che il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare”, invece che “applica altresì” la tutela reintegratoria. In particolare, il principio di eguaglianza risulta violato se la reintegrazione, in caso di  licenziamenti economici, è prevista come facoltativa – mentre èobbligatoria nei licenziamenti per giusta causa e  giustificato motivo soggettivo – quando il fatto che li ha determinati è manifestamente insussistente. Non si giustifica un diverso trattamento riservato ai licenziamenti economici, nonostante la più incisiva connotazione della inesistenza del fatto, indicata dal legislatore come ‘‘manifesta’’. Alla violazione del principio di eguaglianza si associa l’irragionevolezza intrinseca del criterio distintivo adottato, che conduce a ulteriori e ingiustificate disparità di trattamento. Per i licenziamenti economici, infatti, il legislatore rende facoltativa la reintegrazione senza offrire all’interprete un chiaro criterio direttivo. La scelta tra due forme di tutela profondamente diverse – quella reintegratoria, pur nella forma attenuata, e quella meramente indennitaria – è rimessa a una valutazione del giudice, disancorata da precisi punti di riferimento. Resta fermo che al giudice si riconosce una discrezionalità che non deve ‘‘sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità’’ dunque non può né deve lambire le scelte imprenditoriali. ‘‘Il vaglio della genuinità della decisione imprenditoriale garantisce che il licenziamento rappresenti pur sempre una extrema ratio e non il frutto di un insindacabile arbitrio’’.

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

Portale del processo penale telematico non funziona: penalisti in sciopero

L’Unione delle Camere penali ha proclamato l’astensione dalle udienze il 29, 30 e 31.

La Giunta dell’Unione delle Camere penali ha proclamato l’astensione dei penalisti dalle udienze per i giorni 29, 30 e 31 marzo, per protesta contro il malfunzionamento del portale del processo penale telematico.

Con il decreto-legge n. 137/2020 (art. 24), convertito in legge n. 176/2020, è stato previsto che, fino alla scadenza del termine dello stato di emergenza, “il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico”.

Con il successivo D.M. Giustizia del 13 gennaio 2021 (“Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) l’obbligo di deposito in forma esclusivamente telematica è stato esteso all’istanza di opposizione all’archiviazione, alla denuncia (art. 333 c.p.p.), alla querela (art. 336 c.p.p.) e alla relativa procura speciale, alla nomina del difensore e alla rinuncia o revoca del mandato (art. 107 c.p.p.).

Le Camere penali denunciano la farraginosità del sistema del “portale del penale”, che altro non è che il “portale delle Procure della Repubblica”, un sistema che “nasce già obsoleto, ma soprattutto presenta continui guasti e inconvenienti tecnici, che ne impediscono il funzionamento”, mettendo così a rischio il rispetto dei termini processuali e, in definitiva, l’esercizio stesso del diritto di difesa:

  • impossibilità di accredito da parte dei difensori;
  • mancanza di certificazione dell’esito positivo delle operazioni di deposito degli atti;
  • frequente impossibilità di accedere al fascicolo pur dopo il deposito della nomina

A livello locale, i singoli difensori nei diversi procedimenti e le Camere penali territoriali hanno assunto iniziative di protesta segnalando ai capi degli Uffici di procura l’impossibilità di esercitare le prerogative difensive collegate alla fase del procedimento.

La protesta contro le disfunzioni del portale telematico si accompagna ad una critica radicale che le Camere penali rivolgono al sistema della giustizia penale, alla grave crisi di autorevolezza che sta attraversando la magistratura e di cui il “caso Palamara” è solo la punta dell’iceberg.

Le Camere penali, nel ribadire la disponibilità al più ampio confronto sui temi della giustizia penale, criticano anche l’atteggiamento della Ministra della Giustizia, che ha fatto della “riservatezza, ma anche della non interlocuzione il tratto distintivo dei suoi primi trenta giorni”.

Per queste ragioni l’UCPI ha deciso di proclamare l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 29, 30 e 31 marzo 2021, invitando le Camere penali territoriali a partecipare il 29 marzo alla giornata di protesta nazionale.

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'