Il salario minimo costituzionale affermato dalla Cassazione

La Cassazione, con sei sentenze dell’ottobre 2023, ha precisato la nozione di «salario minimo costituzionale» in base all’ art. 36 Cost. È stata così riaffermata la possibilità per il giudice di merito, in base all’ art. 36 Cost., di “disapplicare” il trattamento insufficiente applicato nei singoli casi, anche se corrispondente a un contratto collettivo nazionale e firmato dai sindacati maggiormente rappresentativi; inoltre è stato riaffermato che, al posto del trattamento insufficiente, va garantito un trattamento congruo sempre ex  art. 36 Cost. corrispondente a un contratto collettivo di settore analogo o per mansioni simili, oppure determinato in base ad altri criteri. La sanzionabilità d’ufficio di congruità ex art. 36 Cost. vale anche nei confronti di ipotetici contratti collettivi “erga omnes” in ragione del diverso campo di applicazione dell’rispetto all’art. 39 comma 2° Cost.

Cass. civ., Sez. lav., 2/10/2023, n. 27711Cass. civ., Sez. lav., 2/10/2023, n. 27713Cass. civ., Sez. lav., 2/10/2023, n. 27769Cass. civ., Sez. lav., 10/10/2023, n. 28320Cass. civ., Sez. lav., 10/10/2023, n. 28321Cass. civ., Sez. lav., 10/10/2023, n. 28323.

di Avvocato Salvatore Ferlisi Inviato su ATTUALITA'

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