Danno da aggressione canina

Accolta l’istanza di risarcimento avanzata da una donna vittima dell’aggressione compiuta ai suoi danni da un cane di un’altra donna. Inequivocabile, secondo i giudici, il fatto che il quadrupede sia stato sottoposto obbligatoriamente a un controllo in epoca successiva all’aggressione.

Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 23 febbraio 2023, n. 5661

Si porta a conoscenza dei signori magistrati, in servizio nel nostro distretto, e dei signori avvocati del foro, il convegno del 2 e del 3 dicembre p.v. che si svolgerà presso il centro polivalente “Michele Abbate”, in Caltanissetta, dal titolo:


 CODIFICAZIONE E DECODIFICAZIONE

Sulle ragioni sociali, economiche e culturali

della crisi del modello dello stato di diritto”

Caltanissetta

2 e 3 dicembre

2011

Centro polivalente “Michele Abbate” 

In allegato il programma completo dell’evento

 

SEMINARIO DI FORMAZIONE presso la Corte d’Appello di Caltanissetta

Consiglio Superiore della Magistratura

Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata
 
Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta
 
 
               
                                                                        seminario di studio sul tema:
 

  

I° sessione –  “La lotta alla corruzione, strumenti nazionali ed internazionali

II° sessione – “La misura ablativa della confisca: provento profitto prezzo

 
 
Si ricorda per i signori avvocati che verranno riconosciuti n. 3 crediti formativi utili all’assolvimento degli obblighi professionali dalla Scuola Forense Nissena “G. Alessi” / Ordine degli Avvocati di Caltanissetta.
 
 
Il referente per la formazione decentrata del penale
Mirella Agliastro
 
Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata

Penalisti fuori dalle aule dal 14 al 19 novembre 2011

Il 14 novembre è stato proclamato lo sciopero degli avvocati penalisti.

L’astensione dalle udienze è stata deliberata dall’Unione delle Camere Penali per cinque giorni a partire dal 14.

La ragione?

Denunciare “la gravità dell’attacco in corso alla funzione difensiva” da parte dei magistrati, e per sollecitare la riforma forense e la ripresa del dibattito sulla riforma costituzionale della giustizia.

 

 

La difesa è sotto attacco e l’Unione reagisce proclamando l’astensione

 

 

Il diritto di difesa costituisce uno dei capisaldi dello Stato democratico ed il difensore ne è l’interprete essenziale. Muovendo da questa premessa, si è inteso  reagire ai molteplici attacchi condotti dalla magistratura verso la figura del difensore ed ai ritardi della politica nel dare concreta attuazione normativa al diritto di difesa, deliberando un’ astensione dalle udienze penali di 5 giorni, dal 14 al 18 novembre 2011. In costanza di astensione si terranno due manifestazioni nazionali ed assemblee a livello locale organizzate dalle Camere Penali territoriali.

 

 

 

Il diritto di difesa costituisce uno dei capisaldi dello Stato democratico ed il difensore ne è l’interprete essenziale: è questo il punto di partenza di una protesta attuata per reagire ad una congerie di accadimenti, di vario tipo e livello, tutti volti ad indebolire la figura del difensore.

Mentre impegnavamo le nostre energie per non far spegnere il dibattito sui temi fondamentali del giusto processo e per sospingere la riforma della professione forense verso l’approvazione, ecco che abbiamo dovuto registrare più episodi di convergente attacco al cuore dell’attività difensiva.  

Dev’essere chiaro che gli avvocati non intendono più tollerare le intrusioni illegali nel rapporto con il proprio assistito, le intimidazioni e le violazioni del segreto professionale, le intercettazioni e gli origliamenti dei colloqui tra cliente ed avvocato, l’irridente violazione degli studi professionali.

Aspiriamo ad un avvocato capace di garantire un effettivo presidio al diritto di difesa delle persone. Per questo, vogliamo che sia “autorevole”, cioè posto sullo stesso piano del pubblico ministero, “preparato”, dunque specializzato, e  “forte”, ossia non intimidito dai proditori attacchi di magistrati intraprendenti se non spregiudicati.

Ci fermeremo una settimana, ma non staremo fermi. Ci vedremo tutti a Verona, una delle città teatro dei fatti denunciati, e poi a Roma, per chiamare i politici ad esprimere una parola chiara e responsabile. E, comunque, dovunque ci sia, sola o insieme ad altre, una Camera Penale.

 

    Clikka sul numero per leggere la delibera originale dell’unione camere penali:       6806


Autovelox, segnalazione necessaria anche se c’è l’agente accertatore


Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 22 giugno 2011 n. 13727

L’autovelox, infatti, va sempre segnalato in anticipo. Anche se si tratta di un rilevamento non automatico ma fatto direttamente dagli agenti della stradale con un dispositivo tele laser. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 13727/2011.

Per i giudici di Piazza Cavour, infatti, <<l’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento […] per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia>> è stato <<successivamente esteso (con il Dl 117/2007, ndr) a tutti i tipi e modalità di controllo effettuato con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi tele laser gestiti direttamente e nelle disponibilità degli organi di polizia>>.

Attenzione alle date, però, perché l’estensione anche alle postazioni gestite dagli agenti è entrata in vigore soltanto dal 4 agosto del 2007

LINK:

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2011/04/autovelox-tutti-i-casi-in-cui-la-multa-e-nulla-secondo-la-cassazione.html

 

Parte la rivoluzione dei ricorsi.

Per multe, violazioni amministrative (del lavoro, ambiente e previdenza) i cittadini dovranno seguire nuove regole.

Per portare le proprie ragioni davanti a un giudice si seguiranno le procedure del processo del lavoro, caratterizzate da una maggiore oralità, con la lettura del dispositivo in udienza.

Si parte dal 7 ottobre, come previsto dal provvedimento di riordino e semplificazione dei riti civili, prefigurato nella riforma dell’estate del 2009, e ora attuato con il decreto legislativo n. 150/2011.

Sicuramente per i cittadini la novità più importante riguarda le multe stradali.

Infatti con le nuove regole è previsto il dimezzamento dei tempi per opporsi.

Il termine entro il quale recarsi dal giudice di pace per tentare l’annullamento del verbale, passa, infatti, da 60 a 30 giorni dalla sua ricezione (nel caso il presunto contravventore risieda invece all’estero, per ricorrere ci sono comunque 60 giorni).

I termini decorrono dalla data di contestazione della violazione oppure dalla notificazione del verbale di accertamento.

Il dimezzamento dei termini avrà conseguenze sulle dichiarazioni di inammissibilità per ritardo.

Una buona notizia per l’amministrazione della giustizia che vedrà alleggerirsi il carico di lavoro, meno per gli automobilisti che dovranno “correre” per fare valere le proprie ragioni.

 

D. lgs. 150 del 2011 Modifica dei riti

 

Contributo unificato post 06 luglio 2011

Contributo Unificato – Nuovi importi in vigore dal 7 luglio 2011
per ciascun grado del giudizio

IMPORTI AGGIORNATI CON IL DECRETO LEGGE n.98 DEL 6 LUGLIO 2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011, con entrata in vigore il 6 luglio 2011 stesso.

cause con valore determinato (tab.1)

VALORE DELLA CAUSA CONTRIBUTO UNIFICATO MARCA
Fino a 1.100,00 € 37,00
1.100,00 – 5.200,00 € 85,00 € 8,00
5.200,00 – 26.000,00 € 206,00 € 8,00
26.000,00 – 52.000,00 € 450,00 € 8,00
52.000,00 – 260.00,00 € 660,00 € 8,00
260.000,00 – 520.000,00 € 1.056,00 € 8,00
Oltre 520.000,00 € 1.466,00 € 8,00
Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) e il proprio numero di FAX ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.Con il pagamento del Contributo Unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla procura alle liti, sull’atto di precetto, sull’atto di pignoramento, sull’atto di costituzione di parte civile, sulla relazione del CTU e del CTP, sulla tempestiva istanza di ammissione al passivo fallimentare, sul provvedimento comunque conclusivo del procedimento, sul mandato di pagamento emesso dal funzionario, sul decreto di pagamento del magistrato, sulle varie istanze presentate dalle parti, quali differimento, sospensione, estinzione, perenzione, ecc. (Circ. Dip. Aff. Giust.13.5.02).

Il contributo deve essere integrato nell’ipotesi di modifica della domanda, di domanda riconvenzionale, di chiamata in causa o di intervento autonomo, cui consegua un aumento di valore del procedimento e nei soli limiti dell’aumento (art.9).
In tali ipotesi deve ritenersi che il relativo versamento debba avvenire per la prima udienza utile (Cfr Circ. u.c.).

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata , fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di € 8,00, eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della L.319\58, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo. (cfr art.30 Dpr 1152 come modificato dal comma 323 della legge 3114).

cause e procedimenti con valore indeterminato (tab.2)

VALORE DELLA CAUSA CONTRIBUTO UNIFICATO MARCA
Valore indeterminabile € 450,00 € 8,00
Valore indeterminabile
di competenza esclusiva del G.d.P.
€ 206,00 € 8,00

cause e procedimenti con valore NON DICHIARATO NELL’ATTO (tab.3)

VALORE DELLA CAUSA CONTRIBUTO UNIFICATO MARCA
Valore non dichiarato nell’atto € 1.466,00 € 8,00

cause davanti la corte di cassazione (tab.4)

PROCEDIMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO MARCA
Processi ordinari Contributo unificato a seconda del valore (tab.1), oltre l’importo fisso di € 168,00
Controversie di Lavoro e Previdenza Contributo unificato a seconda del valore (tab.1), oltre l’importo fisso di € 168,00
Dal 04/07/2009 è dovuto anche l’importo fisso di € 168,00

RICORSI AL T.A.R. e al consiglio di stato (tab.5)

PROCEDIMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO MARCA
Processi Amministrativi ordinari € 600,00
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito. € 1.500,00
Ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104
€ 4.000,00
Ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione, previsti
dall’art.21 bis della legge 1034/1971.
€ 300,00
Ricorsi in tema di accesso agli atti, previsti dall’art. 25,
comma 5 della legge 241/1990 (ad eccezione dei ricorsi
avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di
cui al D. Lgs. 195/2005, per i quali il contributo unificato
non è dovuto).
€ 300,00
Ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di
residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato.
€ 300,00
Ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del
giudicato.
€ 300,00
Gli importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) e il proprio recapito FAX, ai sensi dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.Nei soli casi sopra indicati l’onere relativo al pagamento del contributo è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.
Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
(Cfr. art 13 comma 6 bis t.u. n. 115/2002, come modificato dall’art. 21 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 – decreto “Bersani” -, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248)

RICORSI Avanti le commissioni tributarie provinciali e regionali (tab.6)

VALORE DELLA CAUSA CONTRIBUTO UNIFICATO
Fino a 2.582,28 € 30,00
2.582,29 – 5.000,00 € 60,00
5.000,01 – 25.000,00 € 120,00
25.000,01 – 75.000,00 € 250,00
75.000,01 – 200.000,00 € 500,00
Oltre 200.000,00 € 1.500,00

singoli procedimenti (tab.7)

PROCEDIMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO MARCA
Assegno mantenimento figli ESENTE
Assenza e dichiarazione di morte presunta ESENTE
Comodato (controversie) C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
Controversie e attività conciliative in sede non contenziosa di valore inferiore a
€ 1.033,00 e provvedimenti ad esse relativi
C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
Denuncia di nuova opera e danno temuto 50% del C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
Disposizioni minori, interdetti, inabili ESENTE
Separazione Consensuale € 37,00 € 8,00
Separazione Giudiziale € 85,00 € 8,00
Divorzio Congiunto € 37,00 € 8,00
Divorzio Contenzioso € 85,00 € 8,00
Modifica delle condizioni di Separazione e Divorzio € 85,00 € 8,00
Equa riparazione
(Legge Pinto -L.89/01)
ESENTE
Esecuzione immobiliare € 242,00 € 8,00
Esecuzione mobiliare
fino a € 2.499,99
€ 37,00 € 8,00
Esecuzione mobiliare
oltre € 2.500,00
€ 121,00 € 8,00
Esecuzione per consegna e rilascio ESENTE
Esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare
(art.612 e s.s. c.p.c.)
€ 121,00 € 8,00
Esecuzione delle sentenze ed ordinanze emesse in giudizi di lavoro e di previdenza
e assistenza obbligatoria
ESENTE
Esecuzione conseguente a sentenza o provvedimenti di divorzio, separazione o per
cause di alimenti per figli naturali
ESENTE
Esecuzione in materia di assegni per il mantenimento della prole o comunque
riguardante la stessa
ESENTE
Impugnazione delibere condominiali C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
Istanza di fallimento (procedimenti camera di consiglio tribunale fallimentare) € 85,00 € 8,00
Insinuazione al passivo fallimentare TEMPESTIVA NON DOVUTO
Insinuazione al passivo fallimentare TARDIVA in relazione al valore del credito per cui
si procede
C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
Inibitoria ex art.373 cpc € 85,00 € 8,00
Interdizione e inabilitazione ESENTE
Iscrizione dei giornali e periodici nel registro della stampa ESENTE
LOCAZIONE – procedimento di determinazione del canone C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
LOCAZIONE – intimazione di licenza per finita locazione
(657 c.p.c.)
Il valore si determina in base all’importo dell’ammontare del canone di un anno
50% del C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
LOCAZIONE – sfratto per finita locazione
(657, comma 1 c.p.c.)
Il valore si determina in
base all’importo dell’ammontare del canone di un anno
50% del C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
LOCAZIONE – sfratto per morosità
(658 c.p.c.)
Il valore si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto introduttivo del giudizio oltre interessi maturati sino alla domanda
50% del C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
Occupazione senza titolo C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
Opposizione a decreto ingiuntivo 50% del C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
Opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.) € 146,00 € 8,00
Opposizione all’esecuzione
(615 c.p.c.)
C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
Opposizione di terzo all’esecuzione
(art. 619 c.p.c.)
C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento € 206,00 € 8,00
Opposizione a stato passivo (valore del credito vantato) C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
Opposizione a sanzioni amministrative C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
Ordini di protezione contro gli abusi familiari coniugi
(art. 736 bis c.p.c.)
ESENTE
Procedimenti in materia tavolare ESENTE
Procedimenti davanti al giudice tutelare “comunque relative alla prole intesa come persone minori di età” ESENTE
Procedimenti possessori
sia per la fase sommaria che per quella e di cognizione ordinaria piena si paga un solo contributo unificato ai sensi circ.5\2002.
(Libro 4 – titolo II – Capo VI art.703 – 705)
50% del C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
Procedimenti in camera di consiglio
(Libro 4 tit.II Capo VI – art.737 a 742 bis)
€ 85,00 € 8,00
Procedimenti in materia di lavoro e previdenza sociale
(ad eccezione del relativo procedimento promosso davanti la Corte di Cassazione)
ESENTE
Procedura fallimentare
(dalla sentenza alla chiusura)
€ 740,00 € 8,00
Procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
Procedimenti di responsabilità dei magistrati
(art. 15 comma 2 legge 13 aprile 1988 n. 117)
ESENTE
Procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi ESENTE
Procedimenti elettorali ESENTE
Procedimenti speciali
(Libro 4 – titolo II Capo VI artt.737-742 bis)
€ 85,00 € 8,00
Procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone (artt.706-736) ESENTI
Procedimenti di ingiunzione e sommari
(Libro 4 – Titolo I artt. 633-705)
50% del C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
Procedimenti di istruzione preventiva
(artt. da 692 a 699 c.p.c.)
50% del C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
Procedimenti cautelari ante causam e in corso di causa
(artt. da 669 bis a 702 c.p.c.)
50% del C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
Procedimenti avverso ordinanza-ingiunzione ex lege n. 689/81 C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
Procedimento di cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c.
(nel caso in cui il procedimento prosegua con rito ordinario si dovrà procedere all’integrazione del contributo)
50% del C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
Procedimenti relativi all’affrancazione di fondi enfiteutici
(art. 10 legge 22.07.1966 n. 607)
ESENTE
Procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero
(art. 13 bis D.Lgs. n. 286/98)
ESENTE
Reclami avverso tutti i provvedimenti cautelari
(Circolare n.5 del 31.07.2002)
€ 85,00 € 8,00
Rettificazione dello stato civile ESENTE
Riassunzione entro il termine di legge di procedimenti interrotti, sospesi o cancellati NON DOVUTO
Sequestro giudiziario e conservativo 50% del C.U. a seconda del valore (tab.1) € 8,00
Tutti procedimenti con patrocinio a spese dello Stato ESENTE
Volontaria giurisdizione € 85,00 € 8,00



contributo unificato post 06 luglio 2011

Sicurezza stradale, la copertura assicurativa non scatta in favore dell’automobilista multato per guida in stato di ebbrezza.

Il verbale degli agenti è prova schiacciante ” L’assicurazione non è tenuta a risarcire i danni provocati nell’incidente stradale dall’assicurato che è stato multato per guida in stato di ebbrezza alcolica ” e nel caso avesse liquidato i danni può agire in ripetizione delle somme pagate nei confronti dell’assicurato e del conducente.

Per procedere alla rivalsa è sufficiente la contestazione del verbale che costituisce prova schiacciante.

La  Corte d’Appello di Ancona ha accolto il ricorso di una società di assicurazioni che aveva risarcito i danni, causati da un’assicurata coinvolta in un incidente stradale anche se in concorso di colpa nella misura graduata del 30%, poi multata per guida in stato di ebbrezza.

La polizza prevedeva la carenza della copertura assicurativa in caso di conducente ubriaco.

In primo grado la compagnia era rimasta soccombente e per questo ha presentato appello vincendolo.

Di fatto la Corte Di Appello lo ha accolto riconoscendo all’impresa assicuratrice il diritto di rivalsa nei confronti del proprio assicurato sull’assunto che dagli atti processuali era emersa la prova inconfutabile che il conducente del veicolo assicurato era stato multato per guida in stato di ebbrezza.

SENTENZA. CLIKKA per aprire

CortediAppelodianconanocoperturaass.vaguidainstatodiebbrezza

Diffamazione via web: l’indirizzo Ip è una prova schiacciante


Cassazione, sentenza n.8824/2011
Chi si connette a Internet tramite il PC di casa e partecipa ad un forum politico su web inveendo e diffamando un soggetto e la sua famiglia: è diffamazione e il codice numerico IP cui è associato attraverso il gestore della linea telefonica ne è prova schiacciante, cui si aggiunge il nickname utilizzato. La Cassazione ha stabilito la responsabilità penale per diffamazione a carico di un soggetto operante su un forum web identificato mediante il numero IP del suo computer.
Nel giudizio l’accertamento tecnico ha posto in luce che:
a) il numero identificativo sulla rete internet mondiale è assegnato in via esclusiva ad un determinato computer connesso;
b) un altro utente delle rete, per realizzare l’intromissione modificativa – così come avanzato dalla tesi difensiva – ossia collegarsi dall’IP di un terzo rubandone l’identità, dovrebbe conoscere dettagliati particolari di tempi e modalità della connessione in cui intromettersi;
c) l’utente scorretto avrebbe dovuto compiere una complessa e difficile serie di interventi finalizzati all’eliminazione di tracce dell’irregolare intervento invasivo.
Impossibile che realisticamente si realizzino tutte queste circostanze. L’uomo pertanto, conferma anche la Cassazione, è responsabile di diffamazione senza che vi sia spazio per altri capri espiatori. Non opera nemmeno l’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica dal momento che le espressioni offensive consistono non già in un dissenso motivato, espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell’avversario e del contraddittore. La Cassazione ribadisce che non è necessaria l’intenzione di offendere l’altrui reputazione, essendo sufficiente la volontà dell’agente di usare parole lesive del bene giuridico, con la consapevolezza di offendere la dignità personale del destinatario delle espressioni.
(LaStampa)

 

Sul web circola voce che la possibilità di risalire, attraverso l’inidirizzo IP, alla persona che scrive identificandosi solo con un nick, sia impossibile.

Adesso, è stato finalmente confermato che attraverso la traccia digitale è possibile l’identificazione senza alcun dubbio.

Naturalmente questo tipo di accertamenti saranno fatti solo in casi gravi di ingiurie e diffamazioni, e non anche di semplici scaramucce che succedono spesso anche in questa community.

 

PA.Spazio all’uso privato dell’auto blu se occasionale

Non integra il reato di peculato l’utilizzo “episodico” di un bene pubblico per fini personali. É questo il principio di diritto messo nero su bianco nella sentenza n. 7177, depositata il 24 febbraio 2011 con cui la sesta sezione della Corte di cassazione ha confermato un non luogo a procedere nei confronti di sei assessori comunali per il reato di peculato. I giudici di Piazza Cavour, riprendendo una setenza del 2007 (Cass. Sez. 6, 10.1.2007 n.10233, Stranieri, rv 235941) hanno motivato la decisione spiegando che “l’uso temporaneo del bene pubblico per finalità, reali o supposte, non corrispondenti a quelle istituzionali non è sempre destinato a integrare la fattispecie del peculato d’uso” soprattutto – ha continuato la Corte – nei casi in cui siffatto temporaneo uso, rivelatosi affatto episodico ed occasionale (basti osservare che dai controlli relativi ad oltre un anno di uso delle autovetture d servizio del comune di Napoli il P.m. Non ha individuato che i soli complessivi nove episodi di uso indebito contestati agli odierni imputati), non risulti caratterizzarsi, quanto a consistenza (distanze percorse) e durata dell’uso, in fatti di effettiva “appropriazione” delle autovetture di servizio, suscettibili di recare un concreto e significativo danno economico all’ente pubblico (in termini di carburante utilizzato e di energia lavorativa degli autisti addetti alla guida) ovvero di pregiudicarne l’ordinaria attività funzionale”. (Data: 26/02/2011)

L’AUSILIARIO DEL GIUDICE ? O UN MOSTRO GIUDIZIARIO ?

IL MESSAGERO

Consiglio Nazionale Forense

«Con l’ausiliario del giudice è in atto la parodia della giustizia». Il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa esprime una ferma protesta e tutta la sua contrarietà all’emendamento del governo alla manovra che introduce la figura dell’ausiliario del giudice, presentato ieri in commissione bilancio al Senato. Chiedendone fermamente lo stralcio Alpa sottolinea come «questo testo anzichè migliorare la macchina del processo, mette in atto una triste rappresentazione teatrale, la parodia della giustizia. È una manovra che nulla ha a che fare con la stabilizzazione finanziaria e con la competitività economica quindi il Consiglio chiede che il Parlamento stralci queste regole dal testo, destinato ad essere approvato con il voto di fiducia, altrimenti l’avvocatura ricorrerà ad ogni mezzo (compreso il ricorso alla giustizia in sede europea oltre che alla Corte Costituzionale) per far dichiarare illegittime norme che violano i diritti fondamentali del cittadino, non risolvono i problemi della giustizia e contraddicono i principi che informano la cultura giuridica europea allontanandoci ancora di più dall’Europa».