Non manda il figlio a scuola: condannata a 20 euro di ammenda

maggio 14, 2012

Nel corso dell’anno scolastico un ragazzino rimane assente per 84 dei 113 giorni previsti dal calendario. Non c’è un giustificato motivo che possa spiegare la lontananza dai banchi di scuola. È così che la madre, in qualità di esercente la patria potestà, viene accusata dell’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare del minore. Il giudice di pace condanna la donna alla pena di 10 euro di ammenda, ma il Pg propone ricorso in Cassazione lamentando un errore nella determinazione della pena calcolata partendo dalla base di 15 euro alla quale è stata applicata poi una diminuzione in virtù del riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione dell’incensuratezza della donna. Fatto quest’ultimo, contesta il Pg, inidoneo in sé a far scattare la riduzione della pena. La norma che punisce simili condotte non determina nel minimo la pena prevedendo l’ammenda fino a 30 euro. Di conseguenza, è necessario applicare l’art. 26 del c.p. riguardante la cornice edittale per l’ammenda che può consistere in una somma compresa tra i 20 e i 10.000 euro. La Suprema Corte, con la sentenza n. 9892/12, riconosce che il Pg ha ragione nel sostenere che la pena va calcolata a partire dalla base di 20 euro, mentre ha torto nel lamentare la violazione della norma che stabilisce che l’assenza di precedenti non può essere, da sola, posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche. Quest’ultima, infatti, è stata introdotta in un periodo successivo alla commissione del reato e non può essere applicata.

SENT. 20-03-2012

L’inosservanza dell’obbligo di istruzione della scuola secondaria costituisce reato

Cassazione penale , sez. III, sentenza 16.09.2008 n° 35396

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 35396, del 21 maggio 2008, ha precisato che, integra illecito penale l’inosservanza non solamente dell’obbligo dell’istruzione elementare ma anche dell’obbligo relativo all’istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado ovvero sino al quindicesimo anno di età; seppure infatti l’art.731 cod. pen. si limiti a contemplare direttamente la sola inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare, la sanzione relativa all’obbligo di istruzione secondaria deriva dal combinato disposto degli artt. 731 e dell’art. 8 della legge n. 1859 del 1962, rimandando la seconda norma, istitutiva del relativo obbligo di frequenza, alla prima per quanto concernente le sanzioni applicabili.

Il Giudice di Pace di Catanzaro, assolveva F.P. dal reato di cui all’art. 731 c.p. perché in qualità di genitrice, aveva omesso di far conseguire alle sue due figlie “la prescritta istruzione obbligatoria”, osservando che la norma codicistica punisce solo l’inosservanza dell’obbligo della istruzione elementare e non può essere applicata analogicamente all’inosservanza dell’obbligo della istruzione esteso fino al diciottesimo anno di età dalla legge 28.03.2003, n. 53, le minori alla data dell’accertamento del reato avevano entrambe superato l’età per l’istruzione elementare obbligatoria.

La Procura distrettuale di Catanzaro ha proposto ricorso contro il succitato provvedimento, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 731 c.p., il quale punisce l’inosservanza dell’obbligo della istruzione, tanto elementare che post – elementare, anche perché l’art. 8 della legge 1859/1962 ha esteso tale obbligo alla istruzione della scuola media. Se ne deve concludere che, per effetto del combinato disposto dell’art. 8 legge 1859/1962 e dell’art. 731 c.p., chiunque investito di autorità o di potere di vigilanza sopra il minore, omette di impartirgli o di fargli impartire la istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, ovvero sino al compimento del quindicesimo anno quando il minore abbia osservato per almeno otto anni l’obbligo scolastico, è punito con l’ammenda fino a trenta euro.

La Corte di Cassazione ritenendo il ricorso fondato, ha sottolineato come siffatta fattispecie penale non configura una indebita estensione analogica dell’art. 731 c.p., ma altro non è che una corretta applicazione del principio di tipicità penale, atteso che il menzionato art. 8 da un lato ha esteso il precetto della istruzione obbligatoria sino alla licenza della scuola media o sino al compimento dei quindici anni, dall’altro ha previsto per la violazione del precetto la sanzione penale già contemplata nell’art. 731 per la inosservanza dell’obbligo della istruzione elementare (ora primaria).

Osserva ancora la Suprema Corte che, in seguito all’art. 2, comma 1, lett. c) della legge 28.03.2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sulla istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione di formazione professionale) e l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 15.04.2005, n. 76 (definizione delle norme generali sul diritto – dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lett. c) della legge 28.03.2003, n. 53) hanno ulteriormente esteso l’obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Ma gli stessi articoli (o altri articoli delle leggi citate) non hanno previsto l’applicazione delle sanzioni vigenti per l’inadempienza al nuovo obbligo scolastico. Resta perciò, anche dopo la riforma scolastica del 2003, penalmente sanzionata solo l’inadempienza all’obbligo scolastico sino alla licenza di scuola media (o scuola secondaria di primo grado). La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

Obbligo Scolastico


MEDIACONCILIAZIONE.Liti condominiali e risarcimenti Rc auto, dal 20 marzo sarà obbligatoria la mediazione

marzo 14, 2012

Dal 20 marzo 2011, in Italia per le liti civili e commerciali è diventato obbligatorio ricorrere alla mediazione.

Il provvedimento è stato introdotto per avvicinare la legislazione italiana a quella degli altri Paesi europei nella diffusione delle ADR, strumenti di giustizia alternativa

La mediaconciliazione è in vigore dal 21 marzo 2011 per effetto della conversione in legge del decreto legislativo 28/2010.
Si tratta in sostanza di un istituto introdotto dal governo Italiano per far fronte all’intasamento dei Tribunali civili ed alla lentezza della giustizia ordinaria.
La mediaconciliazione consiste quindi in un anticamera del giudizio vero e proprio.

Potremmo chiamarla benissimo arbitrato al posto di media conciliazione in quanto consiste in una richiesta ad un organismo preposto ed autorizzato dal Ministero di Giustizia di derimere una controversia grazie all’ausilio di esperti e mediatori professionisti

La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui e’ presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.

Le materie interessate dalla media conciliazione sono : diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

E’ stata invece rimandata di un anno la mediaconciliazione in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e in materia condominiale.

Chiunque quindi voglia esercitare un’azione davanti ad un giudice per valere i propri diritti è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione o anche detta media conciliazione.
Il processo di mediazione davanti all’organismo o ente preposto ha durata massima imposta dalla legge di 40 giorni, dopo i quali o nel caso non si riesca a trovare una soluzione accettata da entrambe le parti è possibile esperire azione giudiziale.


Parcheggio selvaggio: davanti al garage altrui può essere reato . Parcheggiare davanti al garage altrui e rifiutarsi di spostare l’auto è violenza privata. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 603/12.

marzo 11, 2012

 

 

 

Il caso Parcheggia davanti all’ingresso di un garage e, quando il proprietario sollecita la rimozione dell’auto per poter entrare nella sua proprietà, oppone un rifiuto. Scatta quindi la condanna per il reato di violenza privata (art. 610 c.p.), sia in primo che in secondo grado. Secondo i giudici il comportamento commissivo integrante il reato contestato era quello di aver parcheggiato «in modo tale da ostruire l’ingresso al garage» e che il dolo era insorto al momento dell’omessa rimozione, anche dopo la richiesta del proprietario del garage. Nel ricorso presentato dall’imputato, si sottolinea che non può ravvisarsi «un atto di violenza o di costrizione, capaci di incidere sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa». Con il comportamento commissivo l’imputato – prosegue la difesa – «non aveva alcuna intenzione di coartare la persona offesa (peraltro assente)» ed il solo rifiuto di liberare il passaggio non integra la violenza privata. La Suprema Corte rigetta il ricorso perché lo reputa infondato. Infatti, i giudici con l’ermellino chiariscono che, nel reato contestato, l’elemento della violenza «si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione». Ad ogni modo, il Collegio precisa che deve considerarsi reato anche soltanto il rifiuto di liberare l’accesso, quindi non può far altro che rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – SENTENZA 12 gennaio 2012, n.603 – Pres. Grassi – est. Vessichelli
Fatto e diritto

Propone ricorso per cassazione L.G. avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 10 novembre 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado di condanna per il reato di violenza privata. Al prevenuto è stato addebitato il suddetto reato per essersi rifiutato di rimuovere il proprio autoveicolo, parcheggiato in modo tale da impedire ad un condomino di entrare nel garage con la propria autovettura (fatto del (omissis)). La Corte osservava che il comportamento commissivo capace di integrare il reato in esame era quello consistito nell’avere parcheggiato in modo tale da ostruire l’ingresso al garage e che il dolo era insorto quando l’imputato aveva perseverato nel detto comportamento, una volta che era stato richiesto di rimuovere l’auto.
Deduce il ricorrente che nella specie non poteva trovare applicazione la fattispecie di violenza privata.
All’imputato era stato infatti contestato soltanto un comportamento omissivo, quello consistito nel rifiutarsi di spostare l’auto per far passare quella del condomino. Invece tutta la vicenda anteatta e cioè la fase del parcheggio irregolare dell’auto era fuori dal capo di imputazione. Con la conseguenza che non potevano essere ravvisati, nel fatto descritto nella imputazione, un atto di violenza o di costrizione capaci di incidere sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa. Si era trattato infatti di mera ‘non adesione’ ad una richiesta altrui.
La Corte d’appello, invero, nel respingere tale rilievo, aveva evidenziato che a carico del prevenuto era ravvisabile un vero e proprio comportamento commissivo che era quello integrato dal parcheggiare l’auto in modo da ostruire il passaggio al garage:
soltanto il dolo era insorto in un momento successivo, quando l’imputato aveva perseverato nel detto comportamento rifiutando di spostare l’auto.
Ma – prosegue la difesa – la cronistoria dei fatti accertati evidenziava che al momento in cui si sarebbe verificato il comportamento commissivo capace, ad avviso della Corte di merito, di sostanziare l’elemento oggettivo del reato, in realtà l’imputato non aveva alcuna intenzione di coartare la persona offesa (peraltro assente) ed anzi aveva dato prova, subito dopo, di volere rimuovere l’autovettura quando era stato sollecitato a farlo.
La mancanza di dolo nel momento appena descritto rende evidente che il comportamento di rilievo penale, in base al capo di imputazione, non fu l’originario atto del parcheggio irregolare (infatti non contestato) ma quello successivo della mancata rimozione.
Quindi i giudici del merito avrebbero errato nel valorizzare il comportamento commissivo consistito nel parcheggio ostruttivo.
Invece la volontà manifestata successivamente, e per reazione a proteste troppo vivaci della condomina, di non rimuovere l’auto può avere determinato, si, una costrizione della volontà persona offesa ma è privo di rilevanza penale per assenza del connotato della violenza o della minaccia.
Tanto è stato già rilevato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 11875 del 1998 e n. 2013 del 2009.
Diversa sarebbe stata la ipotesi in cui il prevenuto avesse parcheggiato l’auto con la volontà, sin dall’inizio, di impedire l’accesso al garage della persona offesa: tale condotta sarebbe stata capace di integrare il reato ma non è stata provata e soprattutto non è stata contestata.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Occorre prendere le mosse dal rilievo, già formulato dai giudici del merito e non censurato dal ricorrente, secondo cui l’elemento della violenza nella fattispecie criminosa di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza ‘impropria’, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (Rv. 246551; Massime precedenti Conformi: N. 1195 del 1998 Rv. 211230, N. 3403 del 2004 Rv. 228063).
Si conviene anche sulla osservazione che quando la violenza privata sia configurata con riferimento ad un atto di violenza (in alternativa a quello della minaccia) tale violenza possa essere individuata in un’energia fisica esercitata, come detto, vuoi sulle persone o, in alternativa, anche sulle cose (Rv. 184195; Rv. 247757) e deve essere idonea ad incidere sulla libertà psichica (di determinazione e azione) del soggetto passivo.
Tale premessa è all’origine anche dell’approdo giurisprudenziale citato nel ricorso (del 2009), secondo cui esula dalla fattispecie delittuosa un comportamento meramente omissivo a fronte di una richiesta altrui, quando lo stesso si risolva in una forma passiva di mancata cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente (Rv. 245769).
Senonché tale decisione non è utilmente evocata con riferimento alla fattispecie in esame posto che, diversamente dal caso esaminato in tale sentenza, in quello che ci occupa non può dirsi che il comportamento dell’agente sia consistito semplicemente nell’omettere (senza alcun’altra iniziativa materiale) di aderire a una richiesta altrui: se così fosse stato, infatti, si sarebbe ben potuto aderire alla conclusione della sentenza citata, raggiunta in una fattispecie nella quale il comportamento omissivo dell’imputato non era consistito né in una modificazione della realtà esterna, né in una modalità di comunicazione, tali, rispettivamente, da creare o prospettare una situazione ‘coartante’, ma si era risolto invece in una mera forma passiva di non cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente. Il fatto è che il caso che ci occupa risulta diverso perché la comunicazione, da parte del ricorrente, di non volere rimuovere l’auto parcheggiata in modo da ostruire il passaggio a quella della persona offesa, era stata preceduta da altro comportamento dello stesso imputato, esso si di natura commissiva e costituito dall’impiego di energia fisica su una cosa, atto a determinare una costrizione della volontà della persona offesa.
E proprio quel pregresso comportamento, per quanto posto in essere in origine senza il dolo della violenza privata e per questo non rifluito nella imputazione, vale a delineare in capo all’agente la responsabilità per il reato di cui all’art. 610 cp quando, alfine, si è saldato col dolo: il cambiamento dell’atteggiamento psicologico dell’agente, ha cioè visto, nel rifiuto di spostare l’auto, il momento della manifestazione esteriore della azione coartante dell’imputato materialmente già posta in essere, non essendo, quel rifiuto, un comportamento capace, da solo, di integrare il reato.
In conclusione, se è del tutto condivisibile che costituisca il reato in esame la condotta di chi effettui il parcheggio di un’autovettura in modo tale da impedire intenzionalmente a un’altra automobile di spostarsi per accedere alla pubblica via e accompagnato dal rifiuto reiterato alla richiesta della parte offesa di liberare l’accesso (Rv. 234458 ; Massime precedenti Conformi: N. 4093 del 1981 Rv. 148695, N. 2545 del 1985 Rv. 168350, N. 10834 del 1988 Rv. 179650, N. 40983 del 2005 Rv. 232459), sarebbe irragionevole non ritenere reato anche soltanto la seconda parte della condotta appena descritta nella quale la costrizione, con violenza, della altrui volontà è determinata dal mantenimento della vettura nella posizione irregolare in cui è stata messa dallo stesso agente: mantenimento capace di determinare la costrizione psicologica della persona offesa né più e né meno dell’intenzionale parcheggio ostruttivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.


 


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