Nel corso dell’anno scolastico un ragazzino rimane assente per 84 dei 113 giorni previsti dal calendario. Non c’è un giustificato motivo che possa spiegare la lontananza dai banchi di scuola. È così che la madre, in qualità di esercente la patria potestà, viene accusata dell’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare del minore. Il giudice di pace condanna la donna alla pena di 10 euro di ammenda, ma il Pg propone ricorso in Cassazione lamentando un errore nella determinazione della pena calcolata partendo dalla base di 15 euro alla quale è stata applicata poi una diminuzione in virtù del riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione dell’incensuratezza della donna. Fatto quest’ultimo, contesta il Pg, inidoneo in sé a far scattare la riduzione della pena. La norma che punisce simili condotte non determina nel minimo la pena prevedendo l’ammenda fino a 30 euro. Di conseguenza, è necessario applicare l’art. 26 del c.p. riguardante la cornice edittale per l’ammenda che può consistere in una somma compresa tra i 20 e i 10.000 euro. La Suprema Corte, con la sentenza n. 9892/12, riconosce che il Pg ha ragione nel sostenere che la pena va calcolata a partire dalla base di 20 euro, mentre ha torto nel lamentare la violazione della norma che stabilisce che l’assenza di precedenti non può essere, da sola, posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche. Quest’ultima, infatti, è stata introdotta in un periodo successivo alla commissione del reato e non può essere applicata.
L’inosservanza dell’obbligo di istruzione della scuola secondaria costituisce reato
Cassazione penale , sez. III, sentenza 16.09.2008 n° 35396
Il Giudice di Pace di Catanzaro, assolveva F.P. dal reato di cui all’art. 731 c.p. perché in qualità di genitrice, aveva omesso di far conseguire alle sue due figlie “la prescritta istruzione obbligatoria”, osservando che la norma codicistica punisce solo l’inosservanza dell’obbligo della istruzione elementare e non può essere applicata analogicamente all’inosservanza dell’obbligo della istruzione esteso fino al diciottesimo anno di età dalla legge 28.03.2003, n. 53, le minori alla data dell’accertamento del reato avevano entrambe superato l’età per l’istruzione elementare obbligatoria.
La Procura distrettuale di Catanzaro ha proposto ricorso contro il succitato provvedimento, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 731 c.p., il quale punisce l’inosservanza dell’obbligo della istruzione, tanto elementare che post – elementare, anche perché l’art. 8 della legge 1859/1962 ha esteso tale obbligo alla istruzione della scuola media. Se ne deve concludere che, per effetto del combinato disposto dell’art. 8 legge 1859/1962 e dell’art. 731 c.p., chiunque investito di autorità o di potere di vigilanza sopra il minore, omette di impartirgli o di fargli impartire la istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, ovvero sino al compimento del quindicesimo anno quando il minore abbia osservato per almeno otto anni l’obbligo scolastico, è punito con l’ammenda fino a trenta euro.
La Corte di Cassazione ritenendo il ricorso fondato, ha sottolineato come siffatta fattispecie penale non configura una indebita estensione analogica dell’art. 731 c.p., ma altro non è che una corretta applicazione del principio di tipicità penale, atteso che il menzionato art. 8 da un lato ha esteso il precetto della istruzione obbligatoria sino alla licenza della scuola media o sino al compimento dei quindici anni, dall’altro ha previsto per la violazione del precetto la sanzione penale già contemplata nell’art. 731 per la inosservanza dell’obbligo della istruzione elementare (ora primaria).
Osserva ancora la Suprema Corte che, in seguito all’art. 2, comma 1, lett. c) della legge 28.03.2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sulla istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione di formazione professionale) e l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 15.04.2005, n. 76 (definizione delle norme generali sul diritto – dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lett. c) della legge 28.03.2003, n. 53) hanno ulteriormente esteso l’obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Ma gli stessi articoli (o altri articoli delle leggi citate) non hanno previsto l’applicazione delle sanzioni vigenti per l’inadempienza al nuovo obbligo scolastico. Resta perciò, anche dopo la riforma scolastica del 2003, penalmente sanzionata solo l’inadempienza all’obbligo scolastico sino alla licenza di scuola media (o scuola secondaria di primo grado). La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

Pubblicato da studiolegaleferlisi 











